Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27524/2026 del 21/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Il condominio aveva convenuto l’ex amministratore davanti al Tribunale di Napoli, chiedendo la restituzione della documentazione amministrativa e il risarcimento dei danni derivanti da plurimi inadempimenti, tra cui la mancata esecuzione degli adempimenti fiscali, l’indebito utilizzo di somme e la mancata restituzione di importi di pertinenza condominiale. Il Tribunale, con sentenza n. 4932/2019, aveva rigettato la domanda di restituzione della documentazione e condannato l’ex amministratore al pagamento di euro 98.010,00, oltre accessori e spese. L’appello, nel quale erano state dedotte, tra l’altro, l’omessa valutazione del presupposto del dolo o della colpa grave, la violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, l’erronea applicazione dei criteri di imputazione della responsabilità e la prescrizione della pretesa, era stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’Appello di Napoli con sentenza n. 1821/2025. In cassazione l’ex amministratore ha contestato l’improcedibilità prospettata nella proposta di definizione accelerata: ha sostenuto che la trasmissione via PEC della sentenza d’appello, avvenuta il 12 maggio 2025 e accompagnata da una richiesta di pagamento delle spese, non fosse idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione e che, di conseguenza, non fosse tenuto a depositarne la relata. Ha chiesto quindi l’esame dei motivi di merito del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso senza esaminare i motivi relativi al merito della controversia. Ha ritenuto che la notificazione della sentenza ai fini del termine breve non richieda formule sacramentali né una dichiarazione espressa della finalità acceleratoria, essendo sufficiente che contenuto e modalità di trasmissione consentano al destinatario, in particolare al procuratore costituito, di conoscere il provvedimento e valutarne l’impugnazione. La richiesta contestuale di pagamento delle spese non esclude l’efficacia notificatoria. Poiché il ricorrente aveva dichiarato che la sentenza gli era stata notificata il 12 maggio 2025, era tenuto a depositare la documentazione relativa alla notificazione ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.; l’omissione ha impedito alla Corte di verificare d’ufficio la tempestività del ricorso e ne ha determinato l’improcedibilità. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 3.200,00, di cui euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori; al pagamento di euro 3.000,00 in favore del condominio ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. e di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti processuali per l’eventuale versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.

    Poiché il ricorrente aveva dichiarato che la sentenza impugnata gli è stata notificata in data 12 maggio 2025, sicché, una volta allegata l’avvenuta notificazione, incombeva su di lui l’onere di depositarne la relativa documentazione ai sensi dell’art. 369, secondo comma n. 2, c.p.c., onde consentire a questa Corte la verifica officiosa della tempestività del ricorso.

    Quando il ricorrente dichiara che la sentenza impugnata gli è stata notificata, deve depositare la documentazione della notificazione prevista dalla norma, affinché la Corte possa controllare d’ufficio la tempestività dell’impugnazione.

  • artt. 325 e 326 c.p.c.

    Ai fini della decorrenza del termine breve, la notificazione della sentenza non richiede formule sacramentali né una espressa dichiarazione della finalità acceleratoria, essendo sufficiente che l’atto, per contenuto e modalità di trasmissione, consenta al destinatario -e in particolare al procuratore costituito- di avere piena conoscenza del provvedimento e di valutarne l’eventuale impugnazione.

    La notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve quando, per contenuto e modalità di trasmissione, mette il destinatario, in particolare il procuratore costituito, nella condizione di conoscere il provvedimento e di valutarne l’impugnazione; non occorrono formule sacramentali o un’esplicita indicazione della finalità acceleratoria.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    Il ricorrente va altresì condannato al pagamento di somme ex art. 96, 3° e 4° co., c.p.c., ricorrendone i rispettivi presupposti di legge.

    La Corte ha applicato la condanna prevista dal terzo comma dell’art. 96 c.p.c., ritenendo sussistenti i relativi presupposti e liquidando in favore del controricorrente euro 3.000,00.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    Il ricorrente va altresì condannato al pagamento di somme ex art. 96, 3° e 4° co., c.p.c., ricorrendone i rispettivi presupposti di legge.

    La Corte ha applicato anche la previsione del quarto comma dell’art. 96 c.p.c., condannando il ricorrente al pagamento di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115,come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    La declaratoria di improcedibilità comporta, nei limiti previsti dalla norma e se dovuto, l’obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, la notificazione della sentenza non richiede formule sacramentali né un’esplicita dichiarazione della finalità acceleratoria: è sufficiente che contenuto e modalità di trasmissione consentano al destinatario, soprattutto al procuratore costituito, di conoscere il provvedimento e valutarne l’impugnazione.
  • La contestuale richiesta di pagamento delle spese non priva, di per sé, la trasmissione della sentenza della sua efficacia notificatoria ai fini del termine breve.
  • Chi dichiara nel ricorso per cassazione che la sentenza impugnata gli è stata notificata è tenuto a depositare la relativa documentazione ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.; l’omissione impedisce il controllo officioso sulla tempestività dell’impugnazione e determina l’improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.