Cassazione Penale, Ordinanza n. 29782/2025 del 27/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione è fondata sul rilievo che il motivo sulla particolare tenuità del fatto reiterava censure già disattese in appello con motivazione congrua.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 14/05/2024 deducendo, in sostanza, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. La Suprema Corte rileva che la doglianza è meramente riproduttiva di censure già adeguatamente esaminate e rigettate dal giudice di appello con argomentazioni giuridiche corrette, così che il ricorso non introduce questioni nuove o decisive.
Norme richiamate
La deduzione sulla particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non decisiva perché riproduttiva di questioni già vagliate e correttamente disattese in appello.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, senza specifiche novità o reali censure, motivi già esaminati e motivatamente disattesi dal giudice di merito.
- La doglianza relativa alla particolare tenuità del fatto non può essere utilmente prospettata in cassazione quando si risolva nella mera reiterazione di argomentazioni già affrontate con motivazione congrua dal giudice di appello.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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