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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36798/2022 del 15/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionaria)

La controversia

Un correntista aveva citato in giudizio la banca originaria per ottenere l’accertamento della nullità di varie clausole del contratto di conto corrente, la restituzione delle somme versate in applicazione di tali clausole e il risarcimento dei danni. Dopo la cessione del credito e la vicenda societaria della banca, era subentrata la cessionaria del rapporto, che in appello aveva resistito alla domanda. La Corte d’appello aveva accolto solo in parte l’impugnazione del correntista, dichiarando la nullità della clausola sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi e sulle commissioni di massimo scoperto, e condannando la società cessionaria al pagamento di una somma capitale oltre interessi. La cessionaria ha proposto ricorso principale deducendo: 1) nullità del giudizio d’appello per difetto di integrità del contraddittorio, perché l’appello non era stato notificato anche alla banca originaria rimasta contumace; 2) violazione dell’art. 331 c.p.c. per la mancata integrazione del contraddittorio; 3) violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il credito era stato quantificato nonostante l’incompletezza degli estratti conto; 4) violazione dell’art. 2033 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, perché la condanna era stata pronunciata pur risultando un saldo finale comunque passivo per il correntista; 5) censura sulle spese; il correntista ha proposto ricorso incidentale deducendo, tra l’altro, che la società cessionaria dovesse rispondere anche degli addebiti anteriori alla cessione dell’azienda bancaria e che fossero erronee le statuizioni di rigetto su interessi e usura.

La decisione

La Corte ha accolto il quarto e il quinto motivo del ricorso principale, nonché il primo motivo del ricorso incidentale; ha dichiarato assorbito il sesto motivo del ricorso principale e ha rigettato/in dichiarato inammissibili gli altri motivi. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Messina in diversa composizione, affinché riesamini la domanda alla luce dei principi affermati: la condanna alla ripetizione è possibile solo se, ricalcolato il conto, il saldo finale risulti a credito del correntista nei confronti della banca; inoltre, gli addebiti anatocistici anteriori alla cessione dell’azienda bancaria possono essere rilevanti nel calcolo del saldo. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 111 c.p.c.

    richiamato per escludere che la banca originaria restasse litisconsorte necessaria in assenza di formale estromissione, quando sia intervenuto il successore a titolo particolare e vi sia disinteresse della parte originaria

  • art. 331 c.p.c.

    invocato sul litisconsorzio in appello; la censura è stata ritenuta infondata perché la parte originaria aveva mostrato disinteresse e il successore aveva accettato il contraddittorio

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma del vizio processuale dedotto con il primo motivo principale

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma richiamata per le censure di violazione di legge sui diversi motivi di ricorso

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile … quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa

    richiamato solo in via astratta come possibile ragione di inammissibilità, non applicata perché la questione non era stata espressamente decisa dalla corte territoriale

  • art. 2697 c.c.

    la Corte esclude che il giudice di merito abbia invertito l’onere della prova; ha semplicemente ritenuto provato il credito nei limiti della documentazione disponibile

  • art. 2033 c.c.

    la ripetizione dell’indebito non può essere disposta se, nel rapporto di conto corrente unitario, il saldo finale resta comunque passivo per il correntista

  • art. 1823 c.c.

    il conto corrente dà luogo a un saldo unico, risultante dalla somma algebrica delle poste attive e passive; si tratta di compensazione impropria, non di compensazione in senso tecnico

  • art. 1242, comma 2, c.c.

    non è necessaria un’eccezione di parte per far valere il saldo del conto corrente, perché il giudice deve rilevare d’ufficio l’esistenza di un saldo incompatibile con la condanna richiesta

  • art. 86 T.U.B.

    invocato per sostenere che i crediti verso la banca in l.c.a. vanno accertati in sede concorsuale; la Corte precisa che qui non si chiedeva l’ammissione di un credito al passivo, ma la riduzione del saldo di un rapporto in corso

  • art. 90, comma 2, T.U.B.

    ritenuto non ostativo all’accertamento verso la cessionaria dell’azienda bancaria, perché nel caso non veniva in rilievo il trasferimento di una passività già ammessa, bensì di un rapporto contrattuale pendente

  • art. 1284, comma 3, c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale sulla validità dei tassi convenzionali, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi

  • art. 7, comma 3, delle norme regolanti il conto corrente

    non è una norma di diritto sindacabile ex art. 360, n. 3, c.p.c., ma una clausola/regola contrattuale

  • art. 342 c.p.c.

    l’appello deve indicare specificamente le parti della decisione impugnate, le modifiche richieste e le circostanze da cui deriva la violazione di legge; non basta la richiesta finale di accoglimento integrale

  • art. 346 c.p.c.

    la richiesta finale di accoglimento di tutte le domande non equivale di per sé a rinuncia implicita alle domande non specificamente coltivate in appello

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il motivo sul fatto decisivo è accolto/assorbito solo nei limiti in cui la sentenza abbia omesso un fatto decisivo; nel caso la censura sul saldo finale ha trovato accoglimento insieme alla violazione di legge

  • art. 380bis.1 c.p.c.

    richiamato per la memoria depositata dalla ricorrente principale

  • art. 86 e 90 d.lgs. n. 385 del 1993

    la Corte distingue tra accertamento di un credito da insinuare al passivo e accertamento degli effetti di un rapporto contrattuale ceduto, ritenendo le norme non ostative alla domanda del correntista contro la cessionaria

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione, la mancata notificazione dell’atto alla parte originaria alienante del diritto controverso non determina nullità quando il successore a titolo particolare partecipi al giudizio, la parte originaria dimostri disinteresse non impugnando e la controparte accetti il contraddittorio; in tal caso opera di fatto l’estromissione del dante causa.
  • Nel conto corrente bancario le poste attive e passive si sommano algebricamente a formare un saldo unico; la domanda di ripetizione di indebito può essere accolta solo se, una volta espunte le poste illegittime, il saldo finale risulti comunque a debito della banca e non del correntista.
  • La ripetizione delle somme indebitamente addebitate su un conto corrente non può essere pronunciata se il rapporto, complessivamente ricostruito, mostra ancora un saldo finale passivo per il cliente; il giudice deve considerare il saldo unitario del rapporto e non singole poste isolate.
  • L’onere della prova non si considera invertito solo perché il giudice di merito valorizzi una documentazione contabile incompleta ma sufficiente, secondo il suo apprezzamento di fatto, a dimostrare l’entità dell’indebito nei limiti ritenuti provati.
  • In sede di legittimità è inammissibile censurare come violazione di legge una doglianza che mira in realtà a contestare l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
  • La validità di una clausola contrattuale va valutata sul suo contenuto pattizio; contestazioni relative ai tassi concretamente applicati attengono invece all’esecuzione del contratto e non sono idonee, da sole, a fondare un motivo di nullità della clausola.
  • Nel giudizio di appello non basta una generica richiesta conclusiva di riforma integrale della sentenza: l’atto deve specificare le censure, le parti della decisione investite e le modifiche richieste, altrimenti l’impugnazione è inammissibile nei limiti delle domande o questioni non specificamente devolute.
  • La cessione dell’azienda bancaria in sede concorsuale non impedisce l’accertamento, nei confronti della cessionaria e dei successivi aventi causa, degli addebiti illegittimi relativi a un rapporto contrattuale pendente, quando non si tratti di una pretesa di ammissione al passivo verso la procedura.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioniAccertamento del passivoInadempimento
RamiObbligazioniBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàCompensatio lucri cum damnoLitisconsorzio necessario

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