Cassazione Penale, Sentenza n. 1467/2024 del 12/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato le loro condanne per estorsione aggravata (tutti e tre) e per due episodi di rapina (Putignano e Campanella), contestando in particolare la valutazione di attendibilità della testimonianza della persona offesa Angelo Mezzapesa. La Corte di cassazione, in precedente sentenza di annullamento con rinvio, aveva indicato punti critici da chiarire circa tempi e modi della conoscenza degli imputati, contraddizioni e omissioni nelle dichiarazioni e nei contatti telefonici, le incongruenze sui fatti del 18 luglio e del 10 settembre, e la reticenza del Mezzapesa su rapporti con terze persone. I ricorrenti denunciavano altresì errori nella negazione dell'attenuante della speciale tenuità del danno e contestavano specifici profili probatori su singoli episodi (soprattutto per Campanella). Inoltre Campanella è stato censurato per tardività del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto intempestivo quello di Campanella per tardivo deposito rispetto ai termini processuali vigenti. Quanto agli altri ricorsi, la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello, in sede di rinvio, abbia specificamente e diffusamente esaminato i punti evidenziati dalla sentenza rescindente e abbia fornito motivazione sufficiente e razionale per confermare l'attendibilità della persona offesa e le conclusioni di colpevolezza. Ha inoltre ritenuto infondata la censura relativa al diniego dell'attenuante della speciale tenuità, richiamando il principio secondo cui la valutazione si basa primariamente sull'entità oggettiva del danno e che le condizioni economiche della vittima sono criterio sussidiario. Per l'inammissibilità dei ricorsi la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese e al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende, fissata in tremila euro per ciascuno.
Norme richiamate
L'attenuante della speciale tenuità del danno richiede che il pregiudizio sia lievissimo nella sua consistenza economica; l'entità oggettiva del danno è criterio primario, mentre le condizioni economiche della vittima sono criterio sussidiario utile solo quando un danno oggettivamente modesto rappresenti comunque un grave pregiudizio per quel soggetto
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Termine di proposizione del ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto intempestivo il ricorso depositato oltre il termine computato secondo le regole di legge
art. 544, comma 3, cod. proc. pen.
Possibilità per la Corte d'appello di riservarsi un termine (90 giorni) per il deposito della motivazione; computazione dei termini di impugnazione decorre dal deposito della motivazione
art. 585, comma 1, lett. c) e comma 2, lett. c), cod. proc. pen.
Regole sul termine di 45 giorni per proporre il ricorso che decorre dal deposito della motivazione; la Corte ha applicato tali norme per dichiarare tardivo il ricorso di Campanella
Previsione della condanna alle spese e all'obbligo di pagamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità dei ricorsi; la Corte ha applicato tale norma disponendo il pagamento di 3.000 euro per ciascun ricorrente
Massime di principio
- Su rinvio dalla Cassazione il giudice del rinvio deve affrontare e motivare espressamente tutti i punti specificamente indicati nella sentenza rescindente: motivazione supplementare circostanziata è obbligatoria e giudicabile in Cassazione solo se mancante o illogica
- La Corte di cassazione non sostituisce il proprio giudizio di merito alla valutazione di attendibilità compiuta dai giudici del merito, salvo che emerga un vizio logico, una manifesta illogicità o omissione negli argomenti offerti per giustificare la decisione
- La valutazione della credibilità di un testimone o della persona offesa rientra largamente nel sindacato del giudice di merito: incongruenze o lacune nella memoria non determinano automaticamente l'inattendibilità se il giudice le inquadra e le spiega razionalmente
- Per i termini processuali i giorni festivi rilevanti ai fini della proroga sono quelli espressamente indicati dalla legge: il sabato non è di per sé considerato festività legale per la proroga e quindi non sempre prolunga i termini
- Ai fini dell'attenuante della speciale tenuità del danno prevale la valutazione oggettiva dell'entità del pregiudizio; le condizioni economiche della vittima possono rilevare solo in via sussidiaria quando un danno oggettivamente modesto sia comunque gravoso per quella specifica persona
- Ricorsi dichiarati inammissibili comportano obbligazione alle spese e possibili sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende; la diligenza nella proposizione del ricorso è valutata e può aumentare la sanzione se la condotta è ritenuta negligente
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