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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31380/2022 del 22/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Latina che, in sede di rinvio dalla Cassazione, aveva confermato il sequestro preventivo diretto per complessivi euro 1.500.000,00 disposto dal GIP con riferimento al presunto profitto dei reati contestati (art. 110, 648-ter.1 e 648-ter c.p.). Le censure principali erano: nullità del decreto e dell'ordinanza per difetto assoluto di motivazione in ordine al "periculum in mora" (ai sensi art. 321 c.p.p.), illegittima integrazione della motivazione da parte del Tribunale del riesame ex art. 309, comma 9 c.p.p., e violazione/erronea applicazione degli artt. 125, 309, 321 e 324 c.p.p.; i difensori contestavano altresì che la motivazione adottata dal riesame fosse apodittica, meramente congetturale e non avesse esaminato la documentazione prodotta in ordine alla situazione patrimoniale e alle iniziative (es. costituzione di depositi ad hoc) poste in essere dai ricorrenti.

La decisione

La Corte ha accolto i ricorsi nei limiti indicati e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Latina. La Corte ha ritenuto legittimo, in linea di principio, l'esercizio del potere integrativo della motivazione da parte del Tribunale del riesame quando la motivazione del titolo genetico non sia del tutto assente, ma ha censurato l'ordinanza impugnata perché la motivazione addotta in punto di periculum in mora era insufficiente e apodittica: il Tribunale si era limitato a richiamare il rischio generico di dispersione patrimoniale (e a stigmatizzare come "inautentico" l'aver costituito depositi ad hoc) senza valutare concretamente e specificamente la situazione patrimoniale, le prove fornite dalla difesa e l'attualità del pericolo rispetto a ciascun soggetto. Per questi motivi la decisione è stata annullata e rinviata per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 321 c.p.p.

    comma 2 (sequestro preventivo finalizzato alla confisca)

    Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere una concisa motivazione anche sul "periculum in mora", indicando le ragioni che giustificano l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio; il periculum deve essere concreto e attuale

  • art. 240 c.p.

    comma 5 (confisca obbligatoria del profitto del reato)

    La confisca obbligatoria del profitto non esonera il giudice dall'obbligo di motivare il periculum in mora quando si ordina il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la mera riconoscibilità della confiscabilità non sostituisce la valutazione sulle esigenze anticipatorie

  • art. 309 c.p.p.

    comma 9 (potere di annullamento/integrazione del tribunale del riesame)

    Il tribunale del riesame, nell'esercizio del potere previsto, non può integrare motivazioni assolutamente assenti del provvedimento genetico, ma può operare integrazioni quando la motivazione del titolo non sia del tutto priva di riferimenti; tuttavia l'integrazione non può sostituire una motivazione concretamente richiesta dalle Sezioni Unite

  • art. 324 c.p.p.

    comma 7 (rinvio al tribunale del riesame)

    Il rinvio dispone la revisione del provvedimento di sequestro da parte del tribunale competente ai sensi del codice, con applicazione delle norme sul riesame

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla presunta nullità del decreto/ordinanza per motivazione insufficiente, come norma generale sul procedimento cautelare e sulle relative garanzie di motivazione

  • Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021 "Ellade"

    La sentenza ha stabilito che il periculum in mora deve essere motivato anche nei sequestri finalizzati alla confisca obbligatoria; ha superato l'automatismo che considerava il periculum sussistente "in re ipsa" per i beni confiscabili, imponendo una motivazione sulle esigenze anticipatorie e di proporzionalità

  • Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016 "Capasso"

    Ha affermato che il tribunale del riesame deve annullare il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento; ha delimitato il potere di integrazione del riesame

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede sempre una motivazione specifica e concreta sul "periculum in mora": non è sufficiente richiamare la sola obbligatorietà della confisca per esonerare la valutazione anticipatoria
  • Il periculum in mora deve essere valutato e motivato distintamente rispetto a ciascun soggetto colpito dalla misura, tenendo conto della situazione patrimoniale, delle condotte poste in essere e delle prove offerte dalla difesa
  • Il tribunale del riesame può integrare la motivazione del provvedimento genetico solo se questa non è del tutto assente; tuttavia l'integrazione non può essere apodittica o basata su mere congetture generiche sulla possibile dispersione patrimoniale
  • La semplice costituzione di depositi o la messa a disposizione di somme da parte degli indagati non deve essere valutata in termini di spontaneità morale dal giudice del riesame: l'obbligo è verificare se esista un concreto rischio che la futura confisca venga vanificata
  • Nel giudizio di riesame il giudice deve esaminare e motivare anche la documentazione prodotta dalla difesa relativa alla capienza patrimoniale e agli elementi che escludono il rischio di dispersione, evitando argomentazioni oziose che prescindono dai fatti concreti

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