Cassazione Penale, Sentenza n. 18532/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) censura sulla qualificazione dell'art. 4 d.lgs. n. 74/2000 e sulla doppia soglia di punibilità, sostenendo che una dichiarazione presentata "in bianco" non può essere ricondotta alla nozione di "elementi attivi indicati" e che la Corte d'appello non ha motivato adeguatamente il ribaltamento dell'assoluzione; 2) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, con la tesi che la condotta contestata sia più propriamente omissiva (art. 5) e non commissiva (art. 4); 3) vizio di motivazione circa il dolo specifico (finalità evasiva), deducendo l'assenza di contatti con l'Amministrazione finanziaria e la possibile natura colposa dell'omissione; 4) contestazione dell'applicazione della recidiva (art. 99 c.p.), per difetto di valutazione concreta dei precedenti e per la non omogeneità delle condanne pregresse rispetto al reato attuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i primi tre motivi ritenendoli infondati: ha confermato che l'art. 4 d.lgs. n. 74/2000 richiede il superamento di una doppia soglia e ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello che ha considerato la dichiarazione formalmente presentata ma priva delle voci essenziali (spazi lasciati vuoti) come "dichiarazione infedele", idonea a superare anche la soglia proporzionale. Ha inoltre escluso la necessità di riqualificare il fatto come omessa dichiarazione ai sensi dell'art. 5. Tuttavia i giudici di legittimità hanno accolto il quarto motivo: l'applicazione della recidiva reiterata è stata motivata in modo generico dalla Corte d'appello senza il necessario esame concreto dei precedenti (natura, epoca e disvalore) richiesto dall'art. 133 c.p.; per tale motivo la Cassazione ha annullato in parte la sentenza di appello limitatamente al trattamento sanzionatorio derivante dalla recidiva e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia per la nuova valutazione della recidiva, confermando però l'accertamento della responsabilità penale e la condanna di merito nella sostanza.
Norme richiamate
La norma è stata interpretata come avente una doppia soglia di punibilità (soglia quantitativa dell'imposta evasa e soglia proporzionale degli elementi attivi omessi). La Corte ha ritenuto che la presentazione di una dichiarazione formalmente esistente ma priva delle voci essenziali possa integrare la fattispecie di "dichiarazione infedele": gli spazi vuoti sono valutabili come "indicazione in negativo" degli elementi attivi quando risultano funzionali all'evasione.
Richiamata nella controversia per distinguere la fattispecie di omessa dichiarazione da quella di dichiarazione infedele; la Corte ha confermato che la presentazione di una dichiarazione incompleta non è automaticamente riqualificabile come omissione ai sensi dell'art. 5, per principio di stretta interpretazione della fattispecie omissiva.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 12
Riferita alle pene accessorie applicabili in caso di condanna per reati tributari; la Corte di appello aveva disposto l'applicazione delle pene accessorie previste dall'art. 12.
Norma sulla recidiva reiterata: la sua applicazione richiede una valutazione concreta, non meramente formale, dei precedenti secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; la Corte di Cassazione ha annullato la decisione per carenza di tale valutazione.
Richiamato come criterio di riferimento per valutare la pericolosità sociale e il rapporto fra precedenti e reato attuale; la Corte ha ricordato che occorre esaminare natura, epoca e disvalore dei precedenti.
decreto-legge n. 124 del 2019, convertito dalla legge n. 157 del 2019
Citato come fonte delle modifiche terminologiche/operative dell'art. 4 d.lgs. n. 74/2000, ma ritenuto non incisivo sulla soluzione del presente caso.
Richiamato in punto di statuizione finale per ribadire che resta ferma l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato nonostante l'annullamento parziale; utilizzato quale riferimento procedurale nella formulazione del dispositivo.
Massime di principio
- Una dichiarazione formalmente presentata ma priva delle voci essenziali può essere qualificata come "dichiarazione infedele" (art. 4 d.lgs. n. 74/2000) se l'omissione degli importi è funzionale alla sottrazione all'imposizione e se sono superate le soglie previste dalla norma.
- La fattispecie di omessa dichiarazione (art. 5) è distinta e non può essere estesa per interpretazione analogica alla presentazione di una dichiarazione incompleta: la scelta del legislatore è di stretta interpretazione.
- Per accertare il superamento della soglia proporzionale (10% degli elementi attivi indicati), i giudici possono valorizzare anche la circostanza degli spazi vuoti nella dichiarazione se risulta che l'omissione è volontaria e rilevante per la determinazione dell'imponibile.
- La prova del dolo specifico (finalità di evasione) richiede la valutazione del contesto probatorio: omissioni sistematiche o la mancata giustificazione nel corso del procedimento possono essere indici del dolo, mentre l'assenza di contatti con l'Amministrazione o ritardi non esclude automaticamente il dolo se gli altri elementi dimostrano l'intento evasivo.
- L'applicazione della recidiva (art. 99 c.p.) impone una motivazione concreta e puntuale che colleghi i precedenti al reato attuale; valutazioni generiche sulla gravità del fatto non sono sufficienti.
- Quando una sentenza di merito riforma un'assoluzione, la motivazione deve affrontare espressamente le ragioni che giustificano il mutamento di valutazione rispetto al primo grado, con adeguata intensità argomentativa.
- In casi simili è prudente, per la difesa, documentare e dimostrare la natura colposa o la mancanza di volontà evasiva (es. errori formali, assistenza di consulenti, giustificazioni ex post) e, per l'accusa, fornire elementi che dimostrino la volontarietà e la rilevanza delle omissioni.
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