Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18532/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) censura sulla qualificazione dell'art. 4 d.lgs. n. 74/2000 e sulla doppia soglia di punibilità, sostenendo che una dichiarazione presentata "in bianco" non può essere ricondotta alla nozione di "elementi attivi indicati" e che la Corte d'appello non ha motivato adeguatamente il ribaltamento dell'assoluzione; 2) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, con la tesi che la condotta contestata sia più propriamente omissiva (art. 5) e non commissiva (art. 4); 3) vizio di motivazione circa il dolo specifico (finalità evasiva), deducendo l'assenza di contatti con l'Amministrazione finanziaria e la possibile natura colposa dell'omissione; 4) contestazione dell'applicazione della recidiva (art. 99 c.p.), per difetto di valutazione concreta dei precedenti e per la non omogeneità delle condanne pregresse rispetto al reato attuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto i primi tre motivi ritenendoli infondati: ha confermato che l'art. 4 d.lgs. n. 74/2000 richiede il superamento di una doppia soglia e ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello che ha considerato la dichiarazione formalmente presentata ma priva delle voci essenziali (spazi lasciati vuoti) come "dichiarazione infedele", idonea a superare anche la soglia proporzionale. Ha inoltre escluso la necessità di riqualificare il fatto come omessa dichiarazione ai sensi dell'art. 5. Tuttavia i giudici di legittimità hanno accolto il quarto motivo: l'applicazione della recidiva reiterata è stata motivata in modo generico dalla Corte d'appello senza il necessario esame concreto dei precedenti (natura, epoca e disvalore) richiesto dall'art. 133 c.p.; per tale motivo la Cassazione ha annullato in parte la sentenza di appello limitatamente al trattamento sanzionatorio derivante dalla recidiva e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia per la nuova valutazione della recidiva, confermando però l'accertamento della responsabilità penale e la condanna di merito nella sostanza.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 4

    La norma è stata interpretata come avente una doppia soglia di punibilità (soglia quantitativa dell'imposta evasa e soglia proporzionale degli elementi attivi omessi). La Corte ha ritenuto che la presentazione di una dichiarazione formalmente esistente ma priva delle voci essenziali possa integrare la fattispecie di "dichiarazione infedele": gli spazi vuoti sono valutabili come "indicazione in negativo" degli elementi attivi quando risultano funzionali all'evasione.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 5

    Richiamata nella controversia per distinguere la fattispecie di omessa dichiarazione da quella di dichiarazione infedele; la Corte ha confermato che la presentazione di una dichiarazione incompleta non è automaticamente riqualificabile come omissione ai sensi dell'art. 5, per principio di stretta interpretazione della fattispecie omissiva.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 12

    Riferita alle pene accessorie applicabili in caso di condanna per reati tributari; la Corte di appello aveva disposto l'applicazione delle pene accessorie previste dall'art. 12.

  • art. 99 cod. pen.

    Norma sulla recidiva reiterata: la sua applicazione richiede una valutazione concreta, non meramente formale, dei precedenti secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; la Corte di Cassazione ha annullato la decisione per carenza di tale valutazione.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come criterio di riferimento per valutare la pericolosità sociale e il rapporto fra precedenti e reato attuale; la Corte ha ricordato che occorre esaminare natura, epoca e disvalore dei precedenti.

  • decreto-legge n. 124 del 2019, convertito dalla legge n. 157 del 2019

    Citato come fonte delle modifiche terminologiche/operative dell'art. 4 d.lgs. n. 74/2000, ma ritenuto non incisivo sulla soluzione del presente caso.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Richiamato in punto di statuizione finale per ribadire che resta ferma l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato nonostante l'annullamento parziale; utilizzato quale riferimento procedurale nella formulazione del dispositivo.

Massime di principio

  • Una dichiarazione formalmente presentata ma priva delle voci essenziali può essere qualificata come "dichiarazione infedele" (art. 4 d.lgs. n. 74/2000) se l'omissione degli importi è funzionale alla sottrazione all'imposizione e se sono superate le soglie previste dalla norma.
  • La fattispecie di omessa dichiarazione (art. 5) è distinta e non può essere estesa per interpretazione analogica alla presentazione di una dichiarazione incompleta: la scelta del legislatore è di stretta interpretazione.
  • Per accertare il superamento della soglia proporzionale (10% degli elementi attivi indicati), i giudici possono valorizzare anche la circostanza degli spazi vuoti nella dichiarazione se risulta che l'omissione è volontaria e rilevante per la determinazione dell'imponibile.
  • La prova del dolo specifico (finalità di evasione) richiede la valutazione del contesto probatorio: omissioni sistematiche o la mancata giustificazione nel corso del procedimento possono essere indici del dolo, mentre l'assenza di contatti con l'Amministrazione o ritardi non esclude automaticamente il dolo se gli altri elementi dimostrano l'intento evasivo.
  • L'applicazione della recidiva (art. 99 c.p.) impone una motivazione concreta e puntuale che colleghi i precedenti al reato attuale; valutazioni generiche sulla gravità del fatto non sono sufficienti.
  • Quando una sentenza di merito riforma un'assoluzione, la motivazione deve affrontare espressamente le ragioni che giustificano il mutamento di valutazione rispetto al primo grado, con adeguata intensità argomentativa.
  • In casi simili è prudente, per la difesa, documentare e dimostrare la natura colposa o la mancanza di volontà evasiva (es. errori formali, assistenza di consulenti, giustificazioni ex post) e, per l'accusa, fornire elementi che dimostrino la volontarietà e la rilevanza delle omissioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.