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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24989/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un'esecuzione forzata presso terzi intrapresa da una creditrice sulla base di un'ordinanza di assegnazione emessa nel procedimento esecutivo originario. Il terzo pignorato, poi incorporato nella odierna Intesa Sanpaolo S.p.a., ha proposto opposizione all'esecuzione sostenendo di avere già adempiuto la propria obbligazione. L'opposizione è stata accolta dal giudice di pace e il successivo appello della creditrice è stato rigettato dal Tribunale. In cassazione la soccombente ha impugnato la sentenza d'appello, ma dalla decisione emerge che il ricorso era strutturato come un "ricorso assemblato", cioè fondato sulla riproduzione fotostatica o integrale degli atti di merito, senza una sommaria esposizione dei fatti di causa e senza il rispetto dei requisiti di specificità e autosufficienza richiesti dall'art. 366 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione dell'art. 366, primo comma, nn. 3 e 6, c.p.c., rilevando che il ricorso era privo di un'esposizione sommaria dei fatti di causa ed era costruito mediante integrale riproduzione degli atti processuali. Ha ritenuto che tale tecnica redazionale mascherasse i dati realmente rilevanti e non consentisse di colmare il difetto tramite il ricorso ad altre fonti o allo stesso provvedimento impugnato. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve offrire una sintetica ma completa ricostruzione dei fatti rilevanti; non è sufficiente la pedissequa trascrizione o riproduzione degli atti di causa.
  • La tecnica del "ricorso assemblato" integra una violazione dell'art. 366 c.p.c. perché impedisce alla Corte di individuare con immediatezza i fatti decisivi e si traduce in difetto di autosufficienza.
  • Il requisito di autosufficienza non può essere sanato attraverso il rinvio ad altri atti o al provvedimento impugnato quando la narrazione dei fatti sia del tutto carente.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese secondo il criterio della soccombenza e, se dovuto, l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEspropriazione presso terzi
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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