Cassazione Penale, Ordinanza n. 34533/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità e indeterminatezza dei motivi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per il delitto di atti persecutori. Deduceva, in via generale, violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla valutazione delle prove, alla ritenuta sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato e al trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha però rilevato che i motivi erano formulati in modo meramente assertivo, generico e indeterminato, senza specifica correlazione con la motivazione della sentenza impugnata, e quindi privi dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
I motivi di impugnazione devono essere specifici e correlati alla decisione impugnata; la mancanza di specificità, con motivi generici o indeterminati, comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
Norma incriminatrice del delitto di atti persecutori, oggetto della conferma di condanna nei giudizi di merito.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non sono specifici, ma si risolvono in doglianze generiche, assertive o meramente riproduttive di censure già esaminate nel merito.
- La specificità del motivo richiede una chiara correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e le critiche mosse dal ricorrente, così da consentire al giudice di legittimità di individuare esattamente i punti censurati.
- Non è sufficiente denunciare in modo astratto vizi di motivazione o violazioni di legge sulla valutazione delle prove, sugli elementi costitutivi del reato o sul trattamento sanzionatorio, se non si indicano concretamente gli errori della sentenza impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali e può essere condannato al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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