Cassazione Penale, Ordinanza n. 35926/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 3 dicembre 2025 della Corte d’appello di Napoli, che aveva confermato la condanna per evasione. Con il primo motivo ha dedotto vizi della motivazione, contestazione ritenuta generica perché non si confrontava con gli argomenti della sentenza, fondati sugli accertamenti incontestati della polizia giudiziaria, e si limitava ad affermazioni apodittiche. Con il secondo motivo ha censurato la determinazione del trattamento punitivo; anche questa doglianza è stata giudicata generica, a fronte della motivazione ritenuta sufficiente e non illogica e dell’esame delle deduzioni difensive svolto dalla Corte d’appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: entrambi i motivi sono stati ritenuti generici. Il primo non si confrontava con le ragioni della decisione impugnata, basate su accertamenti di polizia giudiziaria rimasti incontestati; il secondo non superava la motivazione, giudicata sufficiente e non illogica, sulla determinazione della pena e sulle deduzioni difensive. La Corte ha disposto le conseguenti statuizioni ai sensi dell’art. 616 c.p.p.; il testo fornito non consente di ricostruirne il contenuto specifico.
Norme richiamate
con la quale è stata confermata la condanna per il reato di evasione
La norma individua il reato per il quale era stata confermata la condanna; il testo non espone ulteriori profili interpretativi della fattispecie.
Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen
La dichiarazione d’inammissibilità comporta le conseguenti statuizioni previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo non ne specifica il contenuto.
Massime di principio
- È generico il motivo di ricorso che si limita ad affermare vizi della motivazione senza confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata, quando queste sono fondate su accertamenti di polizia giudiziaria rimasti incontestati.
- È generica la censura sulla determinazione della pena quando non si confronta adeguatamente con una motivazione sufficiente e non illogica che abbia esaminato le deduzioni difensive sul punto.
Come è indicizzato
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