Cassazione Civile, Ordinanza n. 41646/2021 del 27/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La vicenda origina da un’opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, accolta dal Tribunale di Roma. Pur avendo ottenuto l’annullamento/opposizione favorevole sul merito, la parte vittoriosa in primo grado ha poi censurato in Cassazione soltanto la statuizione sulle spese, lamentando che il Tribunale avesse compensato le spese di lite richiamando le "gravi ed eccezionali ragioni" alla luce della sentenza della Corte costituzionale che aveva inciso sul terzo comma dell’art. 92 c.p.c. Il ricorso contestava dunque la legittimità della compensazione, sostenendo che non ricorressero i presupposti per derogare al principio di soccombenza. La Corte, però, ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse riconducibile all’ipotesi di assoluta incertezza sulla soluzione della questione trattata, in particolare sull’applicabilità dell’art. 3 della l. n. 689 del 1981 alla fattispecie, e ha considerato tale ragione idonea a giustificare la compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, condividendo la proposta del relatore. Ha ritenuto non censurabile la compensazione delle spese disposta dal Tribunale, perché sorretta da una ragione qualificabile come assoluta incertezza sulla questione decisiva. Nulla è stato disposto sulle spese del giudizio di legittimità, in mancanza di altre parti costituite oltre al ricorrente. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.
è il rito camerale utilizzato per la decisione sulla proposta del relatore, che ha formulato una prognosi di manifesta infondatezza del ricorso.
art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale
la compensazione delle spese è ammessa, oltre che per soccombenza reciproca, solo in presenza di assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza, sopravvenienze relative a questioni dirimenti o assoluta incertezza avente gravità ed eccezionalità equiparabile alle ipotesi tipiche.
l’applicabilità dell’art. 3 della l. n. 689 del 1981 alla fattispecie
l’incertezza sulla sua applicabilità concreta è stata valorizzata come ragione sufficiente per la compensazione delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13
serve come parametro di quantificazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La compensazione delle spese di lite, dopo la riforma dell’art. 92 c.p.c. e alla luce della giurisprudenza costituzionale, è ammissibile solo in casi tassativi o equiparabili per gravità alle ipotesi tipiche, non potendo essere disposta in modo libero o meramente equitativo.
- L’"assoluta incertezza" sulla soluzione della questione giuridica decisiva può integrare una ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese, purché sia effettiva e riferita al nodo dirimente della controversia.
- Quando il giudice di merito motiva la compensazione richiamando l’incertezza applicativa di una norma alla fattispecie concreta, tale valutazione è sindacabile in Cassazione solo nei limiti del controllo di legittimità sulla correttezza giuridica della motivazione.
- Il rigetto del ricorso per cassazione comporta, ove ne ricorrano i presupposti, l’obbligo di dare atto del raddoppio del contributo unificato previsto dal d.P.R. n. 115/2002.
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