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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15908/2025 del 24/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per evasione dagli arresti domiciliari lamentando: (1) errata applicazione degli artt. 81 co. finale e 385 c.p. poiché la Corte di merito avrebbe ritenuto due distinti allontanamenti (10 e 12 dicembre 2019) mentre, secondo la difesa, si sarebbe trattato di un unico allontanamento e di una successiva fuga al sopraggiungere degli agenti; (2) violazione di legge e insufficiente motivazione in relazione all'aumento di pena per continuazione (art. 81 cp) e mancata considerazione di osservazioni sull'errata indicazione della data (2020 anziché 2019) nell'imputazione, nonché eccessività dell'aumento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: (i) la censura sulla pluralità degli episodi è inammissibile nella misura in cui richiede alla Cassazione una rinnovata valutazione del merito probatorio, attività non consentita in sede di legittimità; (ii) la motivazione sulla continuazione e sull'aumento di pena è congrua e non manifesta come irragionevole o arbitraria; (iii) l'errore materiale nella data dell'imputazione (2020 vs 2019) è confermato come mero refuso non idoneo a ledere il diritto di difesa, dato che le sentenze di merito indicano coerentemente il 2019 e l'imputato ha avuto modo di difendersi; di conseguenza il ricorso è infondato, viene rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen. (co. finale - continuazione)

    La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aumento di pena per continuazione: la motivazione sul cumulo-frazionamento è giudicata congrua e la misura dell'incremento non appare arbitraria né irragionevole, quindi non censurabile in sede di legittimità.

  • art. 385 cod. pen. (terzo comma)

    Norma relativa al delitto di evasione: la Corte di merito ha ritenuto configurati più episodi di evasione in base agli accertamenti svolti; la Cassazione ha escluso la rinnovata valutazione probatoria contestata dalla difesa.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai vizi dell'imputazione e alla possibilità di difesa: la Corte ha ritenuto che non sia stata compromessa la difesa dell'imputato da eventuali errori materiali dell'imputazione.

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Richiamato congiuntamente all'art. 521: la Corte ha valutato che l'errore materiale sulla data non abbia concretamente pregiudicato l'esercizio della difesa, essendo il contesto fattuale chiaro e oggetto di difesa.

Massime di principio

  • La Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove: le doglianze che chiedono una diversa riconsiderazione dei fatti sono, di norma, inammissibili.
  • L'applicazione dell'aumento di pena per continuazione (art. 81 c.p.) richiede una motivazione congrua; se tale motivazione sussiste e la misura non è arbitraria, la legittimità non viene meno in sede di cassazione.
  • Errori materiali o refusi nell'imputazione (es. indicazione errata dell'anno) sono spesso considerati non pregiudizievoli se emerge chiaramente che non hanno impedito o limitato l'esercizio della difesa e se i giudici di merito hanno trattato il fatto nella sua sostanza.
  • Le dichiarazioni di terzi (anche familiari) possono concorrere alla ricostruzione fattuale valutata dal giudice di merito; la loro valutazione non è sindacabile in cassazione salvo vizi di motivazione specifici.
  • Per contestare efficacemente la continuazione occorre dimostrare che la ricostruzione dei fatti che giustifica il concorso di reati sia manifestamente contraddittoria, illogica o priva di motivazione; semplici contestazioni alternative dei fatti non sono sufficienti in sede di legittimità.
  • La difesa deve mostrare in che modo un vizio formale o materiale dell'imputazione abbia concretamente pregiudicato l'attività difensiva per ottenere l'annullamento per violazione degli artt. 521/522 c.p.p.

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