Cassazione Civile, Ordinanza n. 05480/2025 del 01/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto l'istanza dell'Agenzia delle Entrate di cessazione della materia del contendere nel giudizio di revocazione, rilevando che, per effetto dell'annullamento del diniego di definizione e della conseguente regolarizzazione della domanda, era venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio di revocazione. Le spese sono state compensate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia trae origine da una cartella di pagamento per IVA 2009 con cui l'Ufficio aveva disconosciuto un credito d'imposta indicato in una dichiarazione presentata tardivamente dalla società contribuente. Dopo il rigetto in CTP e l'accoglimento in CTR, l'Agenzia aveva proposto ricorso per cassazione. In seguito i contribuenti avevano aderito a una definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, ma l'istanza era stata inizialmente respinta dall'Ufficio ex art. 6 del medesimo decreto. La Corte aveva quindi dichiarato estinto il giudizio con ordinanza n. 35547/2023. Successivamente l'Agenzia aveva chiesto la revocazione di tale ordinanza, fondandosi sul diniego di definizione. Nel corso del giudizio di revocazione, però, a seguito di istanza di riesame dei contribuenti, il diniego veniva annullato dall'Ufficio e la domanda di definizione regolarizzata; perciò l'Amministrazione chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
Norme richiamate
Richiamato come base normativa della domanda di definizione agevolata della controversia tributaria, poi inizialmente negata e successivamente regolarizzata.
Richiamato quale disposizione in base alla quale l'Agenzia aveva opposto il diniego alla definizione agevolata.
Richiamata come ulteriore titolo di definizione della controversia invocato dai contribuenti.
Massime di principio
- Se, nel corso del giudizio di revocazione, sopravviene un provvedimento amministrativo che elimina il presupposto del contrasto processuale e regolarizza la definizione agevolata della lite, viene meno l'interesse alla decisione e può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La revocazione di un provvedimento di estinzione del giudizio presuppone che permanga un concreto interesse alla sua rimozione; se la situazione sostanziale e processuale si modifica in modo da rendere superflua la decisione, il giudizio non deve proseguire.
- In presenza di definizione agevolata della controversia fiscale, il sopravvenuto annullamento del diniego da parte dell'Ufficio può incidere direttamente sull'assetto processuale, rendendo improcedibile di fatto la prosecuzione della lite sul punto.
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