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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38699/2023 del 22/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 10/03/2022 chiedendo la riforma della qualificazione giuridica del fatto, sostenendo violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare chiedevano che la condotta venisse qualificata ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (ipotesi di lieve entità), anziché ai sensi del comma 1 (offensività piena). Contestavano la valutazione della Corte che aveva ritenuto assente il carattere di lieve entità, nonostante gli elementi difensivi e la memoria depositata in corso di causa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di rinvio che, nel considerare globalmente tutti gli indici previsti dalla norma, ha escluso la lieve entità delle condotte in ragione della numerosità e ripetitività degli episodi nel breve periodo, delle modalità separate di cessione tra i concorrenti, dell'esistenza di capacità di approvvigionamento e collegamenti con organizzazioni fornitrici e della presenza di una clientela assidua. La Corte ha richiamato e applicato il principio consolidato dalle Sezioni Unite (n. 51063/2018) secondo cui la valutazione della lieve entità è complessiva e comparativa tra gli indici e che la mera eterogeneità delle sostanze non esclude di per sé la lieve entità. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73

    comma 1 (qualificazione ordinaria) e comma 5 (ipotesi di lieve entità)

    La Corte interpreta il comma 5 come criterio composito: la valutazione della lieve entità richiede un esame complessivo degli indici elencati dalla norma e non può essere esclusa o affermata automaticamente sulla base di un singolo elemento. L'eterogeneità delle sostanze deve essere valutata insieme agli altri elementi e non costituisce presunzione assoluta di maggiore pericolosità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso in Cassazione.

  • D.L. n.137/2020, art. 23, co. 8

    Richiamato in relazione alla trattazione del ricorso con contraddittorio scritto; disciplina le modalità proceduralmente ammesse per il contraddittorio in Cassazione in quella fattispecie normativa.

  • Giurisprudenza (Sez. U., n. 51063 del 27/09/2018)

    Principio richiamato: la valutazione della lieve entità è frutto di una valutazione globale degli indici normativamente selezionati; nessun indicatore ha di per sé valore assoluto ed alcuni indicatori potrebbero assumere valore assorbente solo a valle di una valutazione complessiva.

Massime di principio

  • La valutazione della "lieve entità" ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 va fatta in termini globali e comparativi: nessun singolo indice è determinante di per sé.
  • La presenza di più episodi ripetuti in un breve periodo, modalità organizzative, canali di approvvigionamento e clientela assidua sono elementi che orientano verso la qualificazione di offensività piena.
  • La mera eterogeneità delle sostanze detenute o cedute non esclude automaticamente l'applicazione dell'ipotesi di lieve entità; va comunque valutata congiuntamente agli altri indicatori.
  • Le decisioni di merito che svolgono una motivazione logica e complessiva sugli elementi fattuali sono difficilmente sindacabili in cassazione salvo vizio manifesto di illogicità o violazione di legge.
  • In situazioni similari convene raccogliere e documentare elementi concreti che possano neutralizzare, in una valutazione complessiva, indicatori di pericolosità (es. episodicità isolata, assenza di canali di approvvigionamento, quantità minime, mancanza di clientela organizzata).

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