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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23323/2022 del 15/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Trento che lo ha ritenuto responsabile di truffa contrattuale (requisita da una precedente qualificazione in insolvenza fraudolenta) per aver pubblicizzato e venduto su eBay un condizionatore a euro 249, incassato il corrispettivo e non consegnato il bene. Deduce due motivi: 1) nullità della sentenza per violazione delle norme sulla correlazione tra imputazione e sentenza (art. 521 c.p.p.) e degli artt. 606 lett. c) e d) c.p.p., sostenendo di essere stato condannato per un fatto diverso e che ciò ha pregiudicato il diritto di difesa; 2) vizio di motivazione e violazione di legge (artt. 640 e 641 c.p.), sostenendo che si è trattato di mero inadempimento civile privo di artifici e raggiri tipici della truffa, atteso che non vi era un raggiro originario, il prezzo non era in modo fraudolento appetibile e il venditore restava rintracciabile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la modifica è stata solo di qualificazione giuridica mentre il nucleo fattuale dell'accusa è rimasto invariato, per cui non si è verificata menomazione del diritto di difesa ai sensi dell'art. 521 c.p.p. Il secondo motivo è stato considerato generico e infondato: i giudici di merito hanno correttamente valutato che nel contesto della vendita online gli elementi oggettivi di artificio e raggiro sussistono (annuncio sul portale, prezzo appetibile, incasso del prezzo senza consegna né restituzione e irreperibilità), idonei a dimostrare il dolo iniziale richiesto per la truffa contrattuale. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato; il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle Ammende la somma di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    art. 640 cod. pen. (truffa)

    La Corte ha interpretato l'art. 640 come comprensivo della fattispecie di "truffa contrattuale" anche nell'ambito delle vendite online: artifici e raggiri possono consistere nella pubblicazione dell'annuncio, nell'indicazione di un prezzo appetibile e nell'incassare il prezzo senza consegna né restituzione, rivelando il dolo iniziale.

  • art. 641 c.p.

    Richiamato nel motivo difensivo come norma rilevante; la Corte non ha ritenuto che gli elementi dell'art. 641 fossero applicabili in senso favorevole al ricorrente e ha rigettato la tesi del mero inadempimento civile.

  • art. 521 c.p.p.

    Va garantita la correlazione tra imputazione contestata e sentenza per tutelare il diritto di difesa; tuttavia la norma si applica solo se la modificazione del fatto incide sugli elementi essenziali del fatto al punto da pregiudicare il contraddittorio. Nel caso di specie la modifica è stata solo di qualificazione giuridica, non dei fatti costitutivi, perciò non sussiste violazione.

  • art. 606 lett. c) e d) c.p.p.

    art. 606, lett. c) e d) cod. proc. pen.

    Richiamati come possibili motivi di cassazione (nullità per inosservanza di norme sostanziali e processuali). La Corte ha ritenuto tali motivazioni infondate perché non è emersa violazione delle norme che ledano il diritto di difesa.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede che, a seguito dell'inammissibilità del ricorso, il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle Ammende: la Corte ha applicato questa disposizione determinando il pagamento di euro 3.000.

  • art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020

    art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020

    Richiamato solo in relazione alla forma delle conclusioni scritte del P.G.; non influisce sul merito della decisione qui riportata.

Massime di principio

  • La modifica della qualificazione giuridica dell'imputazione in sede di appello non viola automaticamente il diritto di difesa: la tutela è lesiva solo se la modifica riguarda gli elementi essenziali del fatto così da impedire la difesa; se il nucleo fattuale resta invariato la correlazione tra imputazione e sentenza è preservata.
  • Nelle vendite online la pubblicazione dell'annuncio, l'indicazione di un prezzo appetibile e l'incasso del corrispettivo senza consegna né restituzione possono integrare gli "artifici e raggiri" richiesti per la truffa contrattuale quando emergano elementi che fanno ritenere il dolo iniziale.
  • Il semplice inadempimento contrattuale non è di per sé reato: occorre dimostrare il dolo iniziale o condotte artificiose idonee a ingenerare errore nella controparte per configurare la truffa.
  • In Cassazione le censure generiche o che chiedono una nuova valutazione del merito fattuale sono inadeguate: è necessario dedurre specifici vizi di diritto, contraddizioni, o insufficienze logiche della motivazione.
  • Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, è possibile la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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