Cassazione Civile, Sentenza n. 215/2020 del 09/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario espropriato)
La controversia
La controversia riguardava l'espropriazione, disposta nel 2009, di un'area di 135 mq appartenente al ricorrente e compresa nel progetto, approvato nel 2008, di adeguamento della strada regionale 325. La Provincia aveva contestato la stima del collegio peritale, pari a Euro 41.875,00, sostenendo che l'area fosse di fatto inedificabile perché confinante con la strada. La Corte d'appello di Firenze, decidendo sull'opposizione alla stima e sulla riconvenzionale del proprietario, aveva quantificato l'indennità in Euro 6.500,00, oltre interessi dalla data del decreto di esproprio al deposito, escludendo ulteriori somme per il deprezzamento della proprietà residua, per la mancata realizzazione di una barriera alberata anti-inquinamento, per la diminuzione di panoramicità e per le spese di riclassificazione catastale. Il proprietario ha proposto ricorso per cassazione articolato in otto motivi: i primi tre e il settimo denunciavano, sotto vari profili, la mancata applicazione dei criteri dell'espropriazione parziale e il mancato ristoro della diminuzione patrimoniale relativa al fondo residuo; il quarto lamentava violazione delle regole sull'onere e sulla valutazione delle prove per essersi la Corte d'appello discostata dalla CTU; il quinto denunciava l'omesso esame di fatti decisivi e l'inadeguatezza della motivazione sul dissenso dalla consulenza; il sesto censurava il mancato riconoscimento delle spese per la riclassificazione anche catastale del bene residuo; l'ottavo contestava il criterio usato per determinare l'indennità dell'area espropriata, in particolare l'applicazione del coefficiente del 2% previsto per le superfici eccedenti ai fini catastali.
La decisione
La Cassazione ha accolto il solo ottavo motivo e ha respinto o dichiarato inammissibili gli altri. Ha ritenuto corrette e non sindacabili in sede di legittimità, nei termini prospettati, le valutazioni di merito che avevano escluso un pregiudizio indennizzabile ulteriore per la proprietà residua: il ricorrente chiedeva una rivalutazione delle risultanze fattuali, mentre la Corte d'appello aveva motivato l'assenza di un deprezzamento ulteriore rispetto al valore dell'area espropriata. Ha giudicato infondato il quarto motivo, poiché la sentenza d'appello aveva spiegato in modo esaustivo le ragioni del dissenso dalla CTU. Ha dichiarato inammissibile il quinto, perché diretto a contestare la valutazione delle prove e non a denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo o una motivazione inferiore al minimo costituzionale. Ha dichiarato inammissibile il sesto, non risultando la domanda di rimborso delle spese di riclassificazione trattata nella sentenza impugnata e risultando comunque non pertinente l'art. 32 T.U.E. invocato. L'ottavo motivo è stato invece accolto perché il coefficiente del 2% tratto dal D.P.R. n. 138 del 1998, dettato per finalità di valutazione catastale e fiscale, non costituisce un criterio adeguato per stimare l'indennità espropriativa: la stima deve individuare il più attendibile valore di mercato del bene e considerare concretamente le sue caratteristiche e potenzialità. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
nel caso di espropriazione parziale, che si configura quando la vicenda ablativa investa parte di un complesso immobiliare caratterizzato da una destinazione economica unitaria e da un nesso di funzionalità tra ciò che è stato oggetto del provvedimento ablativo e ciò che è rimasto nella disponibilità dell’espropriato, l’indennizzo riconosciuto al proprietario dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 33 non può riguardare soltanto la porzione espropriata, ma anche la compromissione o l’alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione del bene rimasta nella disponibilità del proprietario, in tutti i casi in cui il distacco di una parte del fondo e l’esecuzione dell’opera pubblica influiscano negativamente sulla parte residua
Nell'espropriazione parziale l'indennizzo considera, oltre al valore della parte ablata, anche il pregiudizio alla porzione residua quando vi siano destinazione economica unitaria e nesso funzionale e il distacco, insieme all'opera pubblica, ne comprometta o alteri le possibilità di utilizzazione.
artt. 36 e seguenti D.P.R. 327/2001
Nell’ambito dell’espropriazione per pubblica utilità, lo scopo della stima consiste nell’individuazione del più attendibile valore di mercato dell’immobile espropriato, che, ai sensi del D.P.R. n. 8 giugno 2001, n. 327, artt. 36 e ss. costituisce il parametro essenziale per la liquidazione dell’indennità, dovendo quest’ultima rappresentare un effettivo ristoro del sacrificio concretamente imposto al proprietario
La stima dell'indennità espropriativa deve tendere al più attendibile valore di mercato del bene, così da assicurare un effettivo ristoro del sacrificio imposto al proprietario.
Invero, con riferimento al D.P.R. n. 138 del 1998, applicato nella specie, deve rilevarsi che tale decreto è volto a disciplinare la determinazione del valore degl’immobili esclusivamente in funzione del prelievo fiscale ed è quindi ispirato a criteri non necessariamente coincidenti con quelli che presiedono alla liquidazione dell’indennità di espropriazione.
I criteri del regolamento catastale e fiscale, compreso il coefficiente percentuale per le superfici eccedenti, non possono essere trasposti automaticamente alla stima dell'indennità di espropriazione, perché hanno finalità diverse e possono non corrispondere ai criteri di mercato.
In ogni caso, come anche rilevato dal P.G., il riferimento alla norma violata (art. 32 T.U.E.) non è pertinente, essendo in tale disposizione dettati i criteri generali in ordine alla determinazione dell’entità dell’indennità di espropriazione sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell’accordo di cessione o alla data dell’emanazione del decreto di esproprio, con necessità di valutazione dell’incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all’esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell’eventuale opera prevista, oltre le ostruzioni, le piantagioni e le migliorie, qualora risulti, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, che esse siano state realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità.
L'art. 32 disciplina la valutazione delle caratteristiche del bene al momento rilevante per la stima e l'incidenza dei vincoli non espropriativi, escludendo gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio e dell'opera prevista; non fonda, nella fattispecie, il riconoscimento delle spese di riclassificazione catastale.
La Corte d’appello ha espresso, con esaustiva motivazione, le ragioni del dissenso dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio.
La Corte ha respinto la censura che invocava l'art. 2697 c.c. insieme alle regole sulla consulenza e sulla valutazione delle prove: la motivata difformità del giudice dalle conclusioni del CTU non configura, per ciò solo, la violazione denunciata.
La Corte d’appello ha espresso, con esaustiva motivazione, le ragioni del dissenso dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio.
Il giudice di merito può discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio quando esponga in modo esaustivo le ragioni del dissenso; il ricorso alla CTU non vincola la valutazione giudiziale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia
Il controllo di legittimità sulla motivazione riguarda le anomalie radicali che ne compromettono il minimo costituzionale; al di fuori di esse, la censura è proponibile soltanto come omesso esame di un fatto storico discusso e decisivo, non come richiesta di rivalutare le prove.
art. 111, comma 6, Cost.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia
La garanzia costituzionale della motivazione comporta un controllo limitato alle anomalie motivazionali radicali indicate dalla Corte; non consente di ottenere in cassazione una nuova valutazione del materiale istruttorio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia
Il motivo di ricorso per omesso esame richiede l'indicazione di un fatto storico, discusso e decisivo; non è sufficiente contestare la valutazione delle prove o della consulenza tecnica.
Massime di principio
- L'espropriazione è parziale quando investe una parte di un complesso immobiliare con destinazione economica unitaria e nesso funzionale tra parte espropriata e residua; l'indennizzo comprende anche il deprezzamento della parte residua se il distacco e l'esecuzione dell'opera ne compromettono o alterano le possibilità di utilizzazione. Non basta la mera adiacenza tra area espropriata e altro bene: occorre un pregiudizio economico ulteriore rispetto a quello compensato dal valore della porzione ablata.
- La quantificazione dell'indennità espropriativa deve essere ancorata al più attendibile valore di mercato del bene e alle sue caratteristiche e potenzialità concrete. I criteri elaborati per la determinazione catastale o fiscale non sono automaticamente utilizzabili, perché perseguono finalità diverse e possono non coincidere con i criteri di stima dell'indennità.
- Nessun metodo estimativo prevale in astratto sugli altri: il giudice, anche tramite il consulente tecnico, deve scegliere quello più appropriato alle caratteristiche del bene e al contesto, può confrontare i risultati ottenuti con criteri diversi e deve motivare le conclusioni sulla base degli elementi acquisiti e delle regole tecniche pertinenti.
- Il giudice di merito può discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio se motiva adeguatamente il proprio dissenso; la parte non può ottenere in cassazione una nuova valutazione delle prove limitandosi a contrapporre alla ricostruzione di merito la propria lettura degli elementi istruttori.
- La censura di omesso esame deve riguardare un fatto storico, discusso tra le parti e decisivo; la contestazione della valutazione delle risultanze istruttorie o della CTU non integra tale vizio. Le anomalie della motivazione rilevanti come nullità sono limitate alla mancanza, apparenza, contraddittorietà irriducibile o incomprensibilità della motivazione.
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