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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19773/2021 del 12/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La contribuente, comproprietaria per la quota di 1/8 di un terreno ricompreso nel comprensorio del consorzio di bonifica, ha impugnato la decisione della CTR che aveva confermato l'obbligo di pagare integralmente il contributo consortile per l'anno 2011, e non solo pro quota. Nel ricorso per cassazione ha sostenuto che tale pretesa fosse infondata e contraria all'art. 1316 c.c., perché l'obbligazione avrebbe dovuto essere ripartita tra i comproprietari in proporzione alle rispettive quote.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha qualificato il contributo consortile di bonifica come tributo di scopo, collegato al vantaggio fondiario derivante dalle opere consortili, e ha affermato che, quando il bene è in comproprietà, la pretesa deve essere ripartita in proporzione alle quote di titolarità del diritto dominicale. Non essendovi ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente. Ha compensato le spese dei gradi di merito e ha condannato il consorzio alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1316 c.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi della ripartizione dell'obbligazione tra i comproprietari; la Corte però fonda la decisione soprattutto sulla natura tributaria del contributo e sul principio di capacità contributiva.

  • art. 53 Cost.

    il contributo consortile, essendo tributo di scopo, deve rispettare il principio di capacità contributiva; perciò la pretesa non può eccedere l'indice di ricchezza rappresentato dalla quota di proprietà del fondo.

  • art. 21 del r.d. n. 215 del 1933

    non consente di desumere che, in caso di pluralità di comproprietari, ciascuno sia obbligato per l'intero; la prestazione va ripartita in proporzione alle quote.

  • art. 384 c.p.c.

    in assenza di accertamenti in fatto ulteriori, la Corte ha deciso la causa nel merito direttamente, senza rinvio.

Massime di principio

  • Il contributo consortile di bonifica ha natura tributaria e, in quanto tributo di scopo, è collegato al vantaggio o miglioramento fondiario che l'intervento consortile apporta al bene.
  • Quando il bene è in comproprietà, l'obbligazione per il contributo consortile deve essere ripartita tra i comproprietari in proporzione alle rispettive quote di titolarità del diritto dominicale, poiché il presupposto impositivo è correlato all'entità del vantaggio arrecato a ciascuna quota.
  • La natura di onere reale dell'obbligazione non implica di per sé la solidarietà passiva tra i comproprietari, né autorizza a pretendere l'intero contributo da uno solo di essi.
  • Se la decisione impugnata è erronea in diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito ex art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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