Sentenza del 15/03/2022 n. 8360 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento ICI per gli anni 2008 e 2009 relativi a un'abitazione concessa in comodato d'uso gratuito a parente in linea retta entro il secondo grado (la figlia), che la utilizzava come abitazione principale. La Commissione Tributaria Regionale aveva riformato la decisione di primo grado ritenendo che la contribuente non avesse presentato l'obbligatoria denuncia per la verifica dei presupposti e dei requisiti di legge ai fini della concessione del comodato e aveva accolto l'appello del Comune di Bari.
La decisione
La ricorrente ha rinunciato al ricorso per cassazione prima dell'adunanza camerale; la Corte ha dichiarato estinto il procedimento per rinuncia al ricorso (art. 390 c.p.c.), ha disposto la compensazione delle spese giudiziali e ha escluso l'applicabilità dell'art. 13, comma 1‑quater del D.P.R. n. 115/2002 (introdotto dalla L. 228/2012) che imporrebbe al ricorrente non vittorioso il versamento di una somma pari al contributo unificato, ritenendo la norma non applicabile al caso di estinzione per rinuncia.
Norme richiamate
Codice di procedura civile, art. 390
La rinuncia al gravame è rituale e valida se intervenuta prima dell'adunanza camerale, sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e accettata dal difensore del controricorrente; in tal caso il giudizio si estingue.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13
comma 1‑quater (come inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17)
La disposizione che impone al ricorrente non vittorioso il versamento di una somma pari al contributo unificato è di natura sanzionatoria/ eccezionale e va interpretata restrittivamente; non è applicabile ai casi di estinzione del giudizio per rinuncia del ricorrente.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, se rituale (art. 390 c.p.c.), estingue il giudizio: non si pronuncia sul merito e la causa non si risolve con una decisione favorevole o sfavorevole.
- Quando la parte ritira/ rinuncia al gravame prima dell'adunanza e la controparte accetta, è prassi disporre la compensazione delle spese, soprattutto se concordato tra le parti.
- Le norme che prevedono sanzioni o oneri in caso di soccombenza del ricorrente (es. obbligo di versamento riconnesso al contributo unificato) vanno interpretate restrittivamente e non si applicano automaticamente ai casi di estinzione per rinuncia, che non equivalgono a una decisione di merito sfavorevole al ricorrente.
- In controversie tributarie su benefici normativi (es. esenzione/agevolazione per comodato a parenti), è essenziale rispettare eventuali obblighi formali (denuncia/ comunicazione) richiesti dalla normativa locale o regolamenti comunali per poter fruire del beneficio; la loro omissione può legittimare l'accertamento.
- Prima di proporre ricorso in Cassazione valutare le conseguenze di una possibile rinuncia: l'estinzione preserva in genere dall'applicazione di sanzioni connesse alla soccombenza, ma non modifica lo stato sostanziale originario dell'accertamento amministrativo.
- È utile prevedere e, se possibile, concordare tra le parti la ripartizione delle spese in caso di rinuncia per evitare contenziosi accessori su oneri processuali.
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