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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03731/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La società ricorrente aveva proposto reclamo contro un decreto del Tribunale che, su istanza della società in concordato, aveva "confermato" i termini e i tempi di pagamento dei creditori previsti dalla proposta concordataria omologata, ritenendo che il provvedimento incidessse sui diritti dei creditori e fosse stato adottato senza contraddittorio e senza motivazione. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile il reclamo perché tardivo, applicando il termine di dieci giorni dell'art. 26 l.fall. dalla comunicazione del provvedimento. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 26 e 183 l.fall. e dell'art. 18 l.fall., sostenendo che il reclamo avverso il decreto di modifica/conferma dell'omologa dovesse seguire il termine di trenta giorni previsto per l'impugnazione del decreto di omologa; 2) in subordine, violazione degli artt. 26 l.fall. e 287-288 c.p.c., affermando che, se si fosse trattato di correzione di errore materiale, avrebbe comunque dovuto applicarsi il termine ordinario di impugnazione del provvedimento corretto; 3) ancora in subordine, violazione degli artt. 325 e 327 c.p.c. e dell'art. 183 l.fall., sostenendo che, se il provvedimento fosse stato meramente confermativo o di interpretazione autentica, sarebbe stato abnorme e quindi impugnabile senza limiti o comunque entro i termini ordinari; 4) violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132 c.p.c. per omessa motivazione sul termine di impugnazione applicabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto assorbente il rilievo che il provvedimento impugnato in appello non aveva i caratteri della decisorietà e definitività richiesti per l'accesso al giudizio di legittimità: il decreto del Tribunale si limitava a chiarire/confermare l'interpretazione del precedente decreto di omologa, senza modificare l'assetto sostanziale dei diritti dei creditori né costituire un nuovo provvedimento di omologa. Di conseguenza, la dichiarazione di inammissibilità del reclamo da parte della Corte d'appello non era ricorribile in cassazione. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese di legittimità e al pagamento delle sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è esperibile solo contro provvedimenti giurisdizionali che abbiano, in senso sostanziale e non formale, carattere decisorio e definitivo, ossia che incidano in modo irretrattabile su diritti soggettivi.
  • Un provvedimento che si limiti a chiarire, precisare o confermare il contenuto di un precedente decreto, senza innovare l'assetto sostanziale del rapporto, non è normalmente idoneo a fondare un ricorso per cassazione.
  • La ricorribilità in cassazione della declaratoria di inammissibilità di un reclamo presuppone che il provvedimento a monte sia decisorio e definitivo; in difetto, il ricorso è inammissibile senza necessità di esaminare le censure sul merito o sui termini di impugnazione.
  • Quando la questione del termine per reclamare dipende dalla natura del provvedimento impugnato, la questione resta assorbita se il provvedimento è comunque privo dei requisiti di decisorietà e definitività richiesti dall'art. 111 Cost.
  • La declaratoria di inammissibilità di un'impugnazione manifesta e l'uso del ricorso per cassazione contro un atto non ricorribile possono integrare i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. e per l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConcordato preventivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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