Cassazione Civile, Ordinanza n. 03731/2025 del 13/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La società ricorrente aveva proposto reclamo contro un decreto del Tribunale che, su istanza della società in concordato, aveva "confermato" i termini e i tempi di pagamento dei creditori previsti dalla proposta concordataria omologata, ritenendo che il provvedimento incidessse sui diritti dei creditori e fosse stato adottato senza contraddittorio e senza motivazione. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile il reclamo perché tardivo, applicando il termine di dieci giorni dell'art. 26 l.fall. dalla comunicazione del provvedimento. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 26 e 183 l.fall. e dell'art. 18 l.fall., sostenendo che il reclamo avverso il decreto di modifica/conferma dell'omologa dovesse seguire il termine di trenta giorni previsto per l'impugnazione del decreto di omologa; 2) in subordine, violazione degli artt. 26 l.fall. e 287-288 c.p.c., affermando che, se si fosse trattato di correzione di errore materiale, avrebbe comunque dovuto applicarsi il termine ordinario di impugnazione del provvedimento corretto; 3) ancora in subordine, violazione degli artt. 325 e 327 c.p.c. e dell'art. 183 l.fall., sostenendo che, se il provvedimento fosse stato meramente confermativo o di interpretazione autentica, sarebbe stato abnorme e quindi impugnabile senza limiti o comunque entro i termini ordinari; 4) violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132 c.p.c. per omessa motivazione sul termine di impugnazione applicabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto assorbente il rilievo che il provvedimento impugnato in appello non aveva i caratteri della decisorietà e definitività richiesti per l'accesso al giudizio di legittimità: il decreto del Tribunale si limitava a chiarire/confermare l'interpretazione del precedente decreto di omologa, senza modificare l'assetto sostanziale dei diritti dei creditori né costituire un nuovo provvedimento di omologa. Di conseguenza, la dichiarazione di inammissibilità del reclamo da parte della Corte d'appello non era ricorribile in cassazione. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese di legittimità e al pagamento delle sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 161, sesto comma, l.fall.
richiamato come base della domanda di concordato preventivo con riserva
richiamato in relazione al parere motivato del commissario giudiziale
la Corte d'appello lo ha applicato come termine di dieci giorni per il reclamo; la Cassazione non decide sul punto perché assorbe la mancanza di decisorietà e definitività del provvedimento
invocato dalla ricorrente come termine ordinario di impugnazione del decreto di omologa e dei provvedimenti ad esso connessi
richiamato in tema di correzione di errore materiale
richiamato in tema di correzione di errore materiale
invocato dalla ricorrente per i termini brevi di impugnazione
invocato dalla ricorrente per il termine lungo di impugnazione
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato per affermare la ricorribilità in cassazione dei provvedimenti decisori e definitivi
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per lamentare la mancanza di motivazione
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per error in procedendo
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a base del terzo motivo di ricorso
applicato per la condanna per responsabilità aggravata
applicato per ulteriore condanna pecuniaria in favore della cassa delle ammende
richiamato per la proposta di definizione accelerata
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
applicato per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è esperibile solo contro provvedimenti giurisdizionali che abbiano, in senso sostanziale e non formale, carattere decisorio e definitivo, ossia che incidano in modo irretrattabile su diritti soggettivi.
- Un provvedimento che si limiti a chiarire, precisare o confermare il contenuto di un precedente decreto, senza innovare l'assetto sostanziale del rapporto, non è normalmente idoneo a fondare un ricorso per cassazione.
- La ricorribilità in cassazione della declaratoria di inammissibilità di un reclamo presuppone che il provvedimento a monte sia decisorio e definitivo; in difetto, il ricorso è inammissibile senza necessità di esaminare le censure sul merito o sui termini di impugnazione.
- Quando la questione del termine per reclamare dipende dalla natura del provvedimento impugnato, la questione resta assorbita se il provvedimento è comunque privo dei requisiti di decisorietà e definitività richiesti dall'art. 111 Cost.
- La declaratoria di inammissibilità di un'impugnazione manifesta e l'uso del ricorso per cassazione contro un atto non ricorribile possono integrare i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. e per l'ulteriore contributo unificato.
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