Cassazione Penale, Sentenza n. 41142/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato l'ordinanza del 7/06/2024 della Corte d'appello di Lecce (giudice dell'esecuzione) che aveva sospeso l'ordine di esecuzione emesso il 12/07/2019 dalla Procura generale ritenendo mancante l'ordine di sospensione ai sensi dell'art. 656 c.p.p. e avendo valorizzato il periodo di custodia cautelare già scontato ai fini della liberazione anticipata. Il PG ha sostenuto che il condannato era stato arrestato in esecuzione di mandato d'arresto europeo ed era quindi in situazione di sottrazione volontaria alla pena, circostanza che precluderebbe la liberazione anticipata; inoltre ha ritenuto di avere discrezionalità nella trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'arresto eseguito in base a un mandato d'arresto europeo non comporti automaticamente una situazione di sottrazione volontaria alla pena: è necessario dimostrare la consapevolezza, che nel ricorso non è stata provata. Ha inoltre richiamato la natura ampiamente discrezionale della valutazione per la concessione della liberazione anticipata ai sensi dell'art. 54, comma 1, legge 354/1975, che valuta la "partecipazione all'opera di rieducazione" e il comportamento complessivo del condannato; di conseguenza il pubblico ministero non poteva sostituirsi al giudizio del magistrato di sorveglianza. Si segnala che, successivamente, con provvedimento del 24/09/2024 il magistrato di sorveglianza ha concesso la liberazione anticipata per i semestri oggetto del giudizio.
Norme richiamate
Riferito in relazione all'ordine di sospensione dell'esecuzione; la Corte d'appello aveva rilevato omissioni nell'ordine di esecuzione emesso dalla Procura generale, ma la decisione di merito sulla liberazione anticipata rimane soggetta alla discrezionalità del magistrato di sorveglianza.
art. 54, comma 1, legge 26 luglio 1975 n. 354
"al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare"
La norma attribuisce un potere discrezionale fondato su un presupposto positivo (la partecipazione all'opera di rieducazione). La valutazione richiede l'esame del comportamento complessivo del condannato e non può essere ristretta alla sola valutazione di una eventuale sottrazione volontaria all'esecuzione della pena.
Giurisprudenza citata (Sez. 1, Badalannenti, n. 1314/1992)
Ricorda che la sottrazione volontaria all'esecuzione può essere indice negativo ai fini della valutazione del reinserimento sociale, ma costituisce solo uno dei fattori da considerare nella discrezionalità del giudice.
Giurisprudenza citata (Sez. 1, Di Cataldo, n. 13412/2021)
Sottolinea che la concessione della liberazione anticipata richiede valutazione dell'evoluzione della personalità e del comportamento complessivo, confermando la natura discrezionale della misura.
Massime di principio
- L'arresto eseguito con mandato d'arresto europeo non implica automaticamente una "sottrazione volontaria" alla pena: occorre dimostrare la consapevolezza dell'ordine di esecuzione per qualificare il comportamento come sottrazione volontaria.
- La concessione della liberazione anticipata è una valutazione discrezionale basata sulla "partecipazione all'opera di rieducazione" e sull'esame del comportamento complessivo, non suscettibile di essere sostituita in modo automatico dal pubblico ministero.
- Il pubblico ministero non può anticipare e sostituire il giudizio del magistrato di sorveglianza sulla liberazione anticipata; la sua valutazione è un elemento, non un vincolo.
- La mancata indicazione di un provvedimento di sospensione nell'ordine di esecuzione può legittimare l'intervento del giudice dell'esecuzione, ma non muta la necessaria discrezionalità del giudice di sorveglianza nella valutazione dei benefici.
- In situazioni simili è consigliabile raccogliere e provare elementi sulla consapevolezza dell'imputato rispetto all'esistenza di un ordine di esecuzione prima di affermare la sottrazione volontaria; altrimenti la valutazione rimane di competenza del magistrato di sorveglianza.
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