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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36041/2026 del 13/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (indagato)

La controversia

L’indagato ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di Genova del 29 maggio 2026, depositata il 25 giugno 2026, che aveva rigettato la richiesta di riesame contro il decreto del Pubblico Ministero del 9 maggio 2026 di perquisizione e sequestro probatorio. Il decreto era stato emesso nell’ambito di un’indagine per imbrattamento aggravato, contestato in relazione all’imbrattamento, avvenuto il 7 maggio 2026, di un muro nel sottopassaggio di Piazza Montano; erano ricercati uno striscione degli Alpini, capi di abbigliamento, bombolette spray, guanti, indumenti sporchi, strumenti e altri oggetti o documenti utili alle indagini. Con un unico motivo articolato, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e difetto assoluto di motivazione, lamentando che la copia del decreto consegnatagli fosse gravemente lacunosa per la presenza di numerosi omissis, con lesione del diritto di difesa. In particolare, non erano conoscibili le generalità e i recapiti del difensore d’ufficio, né la motivazione sul fumus commissi delicti; ciò avrebbe impedito all’indagato di identificare e contattare tempestivamente il difensore e di avvalersi della sua assistenza nella fase immediatamente successiva all’esecuzione. La censura era stata sollevata nel riesame, ma il Tribunale l’aveva respinta richiamando gli avvisi dati ai presenti e la sottoscrizione del verbale, nonché la natura di atto a sorpresa del sequestro.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto assorbente la doglianza relativa alla mancata conoscibilità della nomina del difensore d’ufficio: le generalità e i recapiti del professionista non risultavano accessibili all’indagato né nella copia del decreto né nel verbale di perquisizione e sequestro. Tale omissione ha compromesso in modo non trascurabile il diritto all’assistenza tecnica nella fase esecutiva e ha integrato un difetto di assistenza rilevante ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.; l’eccezione era stata tempestivamente proposta e il Tribunale del riesame non vi aveva dato risposta adeguata. La Corte ha quindi annullato senza rinvio sia l’ordinanza del Tribunale di Genova sia il decreto del Pubblico Ministero del 9 maggio 2026, disponendo la restituzione dei beni sequestrati all’avente diritto e l’immediata comunicazione al Procuratore generale ai sensi dell’art. 626 c.p.p. Le ulteriori censure sono rimaste assorbite.

Norme richiamate

  • art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Ebbene, tale doglianza appare fondatamente indicare, sotto ogni profilo, un difetto di assistenza dell’interessato, rilevante a mente dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: eccezione che, peraltro, non può ritenersi sanata tempestivamente coltivata nella prima sede utile e alla quale il Giudice del riesame ha risposto con argomentazioni francamente evasive, contentandosi degli avvisi (ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen.) dati alle persone presenti alla perquisizione e della sottoscrizione, da parte loro, del relativo verbale.

    La mancata effettiva conoscibilità della nomina e dei riferimenti del difensore d’ufficio, quando impedisce alla persona sottoposta a perquisizione e sequestro di fruire tempestivamente dell’assistenza tecnica, costituisce un difetto di assistenza rilevante ai sensi della disposizione.

  • art. 365, comma 1, c.p.p.

    Si rammenti, invero, il disposto dell’art. 365, comma 1, del codice di rito: «Il pubblico ministero, quando procede al compimento di atti di perquisizione o sequestro, chiede alla persona sottoposta alle indagini, che sia presente, se è assistita da un difensore di fiducia e, qualora ne sia priva, designa un difensore di ufficio a norma dell’articolo 97 comma 3».

    Nel procedere a perquisizione o sequestro nei confronti della persona sottoposta alle indagini presente, deve essere verificata l’assistenza di un difensore di fiducia e, in mancanza, deve essere designato un difensore d’ufficio; la garanzia deve tradursi in un’assistenza concretamente fruibile.

  • art. 97, comma 3, c.p.p.

    «Il pubblico ministero, quando procede al compimento di atti di perquisizione o sequestro, chiede alla persona sottoposta alle indagini, che sia presente, se è assistita da un difensore di fiducia e, qualora ne sia priva, designa un difensore di ufficio a norma dell’articolo 97 comma 3».

    La designazione del difensore d’ufficio per l’atto di perquisizione o sequestro deve avvenire secondo la procedura prevista dall’art. 97, comma 3, c.p.p.; nel caso deciso, la designazione non ha assicurato un’assistenza effettiva perché il nominativo e i recapiti del difensore non erano conoscibili dall’interessato.

  • art. 325 c.p.p.

    La disposizione è richiamata quale base del ricorso per cassazione contro il provvedimento del Tribunale del riesame, ma la Corte non ne sviluppa una specifica interpretazione.

  • art. 626 c.p.p.

    Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.

    A seguito della decisione, la cancelleria deve provvedere all’immediata comunicazione al Procuratore generale per quanto di competenza.

  • art. 639, comma 2, c.p.

    La norma identifica l’ipotesi di reato oggetto delle indagini, ma la Corte non ne esamina gli elementi costitutivi né ne fornisce un’interpretazione.

Massime di principio

  • Quando una persona sottoposta a indagini, presente all’esecuzione di una perquisizione o di un sequestro, è priva di un difensore di fiducia, la designazione del difensore d’ufficio deve assicurare un’assistenza tecnica concretamente accessibile e tempestivamente fruibile.
  • La mancata comunicazione all’interessato del nominativo e dei recapiti del difensore d’ufficio può integrare un difetto di assistenza rilevante ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., se gli impedisce di contattare il difensore e di avvalersi della sua assistenza nella fase esecutiva del vincolo.
  • La natura di atto a sorpresa della perquisizione o del sequestro non elimina la garanzia dell’assistenza difensiva nella fase di esecuzione; il richiamo agli avvisi dati ai presenti e alla sottoscrizione del verbale non è sufficiente, di per sé, a superare la doglianza quando il difensore designato non è concretamente identificabile o contattabile.
  • La tempestiva deduzione del difetto di assistenza nella sede di riesame deve ricevere una risposta effettiva e pertinente; in presenza della violazione accertata, la Corte può annullare senza rinvio tanto il provvedimento di riesame quanto il decreto di perquisizione e sequestro e disporre la restituzione dei beni.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestro
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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