Cassazione Penale, Sentenza n. 15158/2024 del 12/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 06/06/2023, in sede di rinvio dopo annullamento della Cassazione, che aveva confermato l'aggravante di "agevolazione mafiosa" (art. 416-bis.1 c.p.) contestata al capo 37 dell'imputazione provvisoria e aveva mantenuto precedenti misure cautelari (in origine arresti domiciliari poi sostituiti con obbligo di dimora, quest'ultimo successivamente revocato). La ricorrente contestava la manifesta illogicità della motivazione: secondo la difesa non vi sarebbero elementi concreti a suo carico (solo frasi generiche, assenza di contatti diretti comprovanti rapporti illeciti, intercettazioni irrilevanti, e somme modeste accreditate su post-pay non dimostranti causalità o consapevolezza, considerata la grave condizione di salute della Mellone).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la misura cautelare non detentiva (obbligo di dimora) già subito revoca durante il procedimento. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'interesse al gravame deve essere concreto e attuale e, in materia cautelare, può perdurare ai fini della procedura di riparazione per ingiusta detenzione (artt. 314 ss. c.p.p.) solo se si tratta di misure di custodia cautelare (le quali comprendono gli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 284, comma 5, c.p.p.). La revoca di misure non custodiali, sopravvenuta nel corso dell'incidente, determina la perdita dell'interesse ad impugnare. Per tale motivo il ricorso è stato inammissibile; inoltre, essendo la carenza di interesse sopravvenuta e non imputabile al ricorrente, la Corte ha escluso condanne per spese processuali o al versamento alla Cassa per le ammende.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Disposizione richiamata come base normativa per la richiesta di trattazione orale delle parti; richiamata ai fini processuali ma non centrale nella decisione sulla ammissibilità.
Norma invocata quale parametro procedurale dell'istanza proposta nell'interesse della ricorrente; interpretata come base per la revisione della misura cautelare impugnata.
Aggravante di "agevolazione mafiosa" contestata al capo 37: il Tribunale aveva confermato l'applicazione dell'aggravante e la Corte, nella presente decisione, non è entrata nel merito della valutazione probatoria a causa dell'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
artt. 81, 110 cod. pen.; art. 132 d.lgs. n. 385/1993 (TUB)
artt. 81, 110 cod. pen.; art. 132 d.lgs. n. 385/1993
Norme sostanziali richiamate nell'imputazione (testo delle accuse materiali): utilizzate per descrivere i capi di imputazione oggetto della misura, ma non analizzate nel merito nella presente decisione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite alla motivazione della sentenza di cassazione: motivazione sintetica nei limiti strettamente necessari per la decisione.
artt. 314 ss. cod. proc. pen.
Norme sulla riparazione per ingiusta detenzione: la Corte chiarisce che il possibile interesse a ricorrere (anche dopo revoca) sussiste primariamente quando in gioco vi sia la custodia cautelare, poiché solo questa consente la procedura di riparazione.
art. 284, comma 5, cod. proc. pen.
art. 284, comma 5, cod. proc. pen.
La norma viene richiamata per affermare che gli arresti domiciliari sono qualificati come misura di custodia cautelare ai fini dell'accesso alla procedura di riparazione; diverso è il regime delle altre misure non detentive (es. obbligo di dimora).
Massime di principio
- La revoca sopravvenuta di una misura cautelare non detentiva (es. obbligo di dimora) comporta la perdita dell'interesse ad impugnare il provvedimento che la aveva disposta o mantenuta, rendendo il ricorso inammissibile per carenza di interesse.
- L'interesse a proseguire un impugnazione cautelare può perdurare solo se sussiste un concreto vantaggio giuridicamente tutelato: nel campo cautelare, tale interesse permane principalmente quando è in gioco la custodia cautelare (compresi gli arresti domiciliari) perché solo essa consente la successiva azione di riparazione per ingiusta detenzione.
- Se la revoca della misura è sopravvenuta e la misura non era di custodia, il ricorrente non subisce 'soccombenza' ai fini delle spese processuali: l'inammissibilità per carenza di interesse non comporta condanna alle spese né a versamenti alla Cassa per le ammende.
- In casi di contestazione di insufficienza probatoria (es. assenza di contatti diretti, intercettazioni irrilevanti, movimenti finanziari esigui), il difensore dovrebbe considerare la tempestiva proposizione di mezzi processuali che preservino un interesse concreto (es. conservare documentazione utile per eventuali istanze risarcitorie qualora la misura fosse custodia), altrimenti il vizio di merito rischia di restare inattuabile se la misura viene revocata.
- Per contestare con efficacia la motivazione che ha applicato aggravanti complesse (es. 416-bis.1), è necessario che il ricorso evidenzi un interesse pratico residuo e collegare puntualmente elementi probatori alla posizione dell'indagato; senza ciò, la sopravvenuta cessazione della misura può rendere l'impugnazione priva di rilevanza.
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