Cassazione Civile, Ordinanza n. 17490/2026 del 02/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministratore)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2011 emessi per IRES, IRAP, IVA e sanzioni nei confronti di una società sportiva a responsabilità limitata. Il contribuente, che era stato legale rappresentante della società fino al 12/06/2012 e che aveva sottoscritto le dichiarazioni IVA oggetto di contestazione, era stato ritenuto responsabile per le sanzioni irrogate alla società sulla base della tesi secondo cui egli avrebbe ideato e diretto un sistema fraudolento, beneficiando dell’omesso versamento dell’IVA e dello svuotamento della società a favore di un’altra società a lui riconducibile. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto l’appello dell’Agenzia, ritenendo applicabile l’art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997 e configurando un concorso autonomo del ricorrente nell’illecito. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva, con un unico motivo, falsa applicazione dell’art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997 e violazione dell’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, sostenendo che non poteva essergli imputato, quale amministratore e legale rappresentante, un concorso nelle violazioni commesse nell’interesse della società e che la responsabilità personale per le sanzioni della società sarebbe stata possibile solo in caso di società artificiosamente costituita come mero schermo per fini illeciti.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese. La decisione di merito della CGT2 è stata ritenuta viziata da difetto di sussunzione: la responsabilità ex art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997 è stata applicata a un soggetto che, secondo la stessa sentenza, era invece legale rappresentante della società e quindi non estraneo alla compagine sociale. La Corte ha precisato che, se la società non è una mera fictio ma un ente dotato di personalità giuridica non utilizzato come semplice schermo, le sanzioni fiscali restano imputate alla società ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003; resta però da verificare, nel giudizio di rinvio, se ricorrano i presupposti per una diversa qualificazione della fattispecie, ossia l’uso della società come schermo per la produzione di un reddito in realtà posseduto e percepito direttamente dal ricorrente.
Norme richiamate
art. 9 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
non si applica al legale rappresentante della società per sanzionarlo quale concorrente, perché tale disposizione riguarda il soggetto estraneo che apporti un contributo autonomo all’illecito; non può essere usata per imputare il concorso all’amministratore della società quando la responsabilità è già disciplinata dall’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003
le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica sono in linea generale a carico esclusivamente della persona giuridica; la regola non opera solo se la società è mera fictio/schermo utilizzato per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a vantaggio personale di chi la gestisce
art. 37, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973
in presenza di società interposta gestita uti dominus, l’imponibile può essere traslato dal soggetto interposto a colui che effettivamente gestisce e possiede il reddito, con onere per l’Amministrazione di provare, anche indiziariamente, il totale asservimento della società
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro del vizio di falsa applicazione di legge dedotto nel ricorso per cassazione
richiamato in relazione alla procedura decisionale e al deposito di memoria dopo la proposta di definizione anticipata
Massime di principio
- Le sanzioni tributarie relative a violazioni commesse da una società con personalità giuridica sono, di regola, imputabili esclusivamente alla società stessa; la responsabilità personale dell’intraneus non può essere desunta automaticamente dal solo ruolo di amministratore o legale rappresentante.
- L’art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997 non consente di sanzionare l’amministratore della società per un concorso nell’illecito quando la violazione riguarda il rapporto fiscale proprio della persona giuridica e non un soggetto estraneo alla compagine sociale.
- La disciplina speciale dell’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 viene meno solo se la società è una mera fictio o uno schermo artificiale utilizzato per commettere illeciti nell’esclusivo interesse personale di chi la controlla; in tal caso, la sanzione può tornare a colpire la persona fisica autrice effettiva dell’illecito.
- Ai fini della ripresa a tassazione nei confronti di chi gestisce la società uti dominus, non è decisiva la qualificazione formale del soggetto come amministratore di fatto o di diritto; conta verificare se egli abbia gestito e diretto autonomamente le risorse sociali e ideato/attuato le condotte illecite da cui scaturisce il credito erariale.
- In tema di società interposta, l’Amministrazione finanziaria deve provare anche per presunzioni il totale asservimento della società al soggetto interponente; quest’ultimo, una volta accertata l’interposizione, può liberarsi solo dimostrando l’assenza di interposizione o la mancata percezione dei redditi.
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