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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02737/2026 del 23/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La sentenza di condanna di merito è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione impugnata aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 171-ter, comma 2, lett. a), della legge n. 633 del 1941, commesso a Villa San Giovanni il 25 settembre 2017. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: con il primo si contestava la conferma del giudizio di colpevolezza, proponendo una ricostruzione dei fatti diversa da quella accolta dai giudici di merito e chiedendo, in sostanza, una rivalutazione delle fonti probatorie e degli accertamenti eseguiti dalla polizia giudiziaria presso l'imbarco dei traghetti; con il secondo si lamentava l'eccessività della pena, assumendo che la sanzione fosse sproporzionata. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: il primo perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione di merito ritenuta adeguata e non illogica; il secondo perché la pena era stata applicata nel minimo edittale, nonostante i precedenti dell'imputato, e non risultavano significative differenze rispetto alla posizione del coimputato.

Norme richiamate

  • art. 171-ter, comma 2, lett. a), l. n. 633 del 1941

    norma incriminatrice posta a base della condanna di merito, richiamata come titolo del reato contestato.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 606 c.p.p.

    richiamato implicitamente nella valutazione della non deducibilità in cassazione di censure volte a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove o di alternativa ricostruzione dei fatti, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione razionale, adeguata e non illogica.
  • Le censure che si limitano a contrapporre apprezzamenti di merito diversi da quelli adottati dai giudici di merito sono inammissibili se non evidenziano specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
  • La doglianza sulla pena è infondata quando il giudice di merito abbia determinato la sanzione nel minimo edittale e abbia fornito una motivazione non manifestamente illogica sulla quantificazione, anche in presenza di precedenti penali dell'imputato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniUso di atto falso
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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