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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03051/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico)

La controversia

Il ricorrente censurava la motivazione della sentenza d'appello in punto di responsabilità per il reato contestato, sostenendo in sostanza che la sostanza stupefacente fosse detenuta per uso esclusivamente personale. La Corte di cassazione rileva però che il ricorso non evidenzia manifeste illogicità nell'argomentazione con cui il giudice di merito ha escluso la destinazione esclusivamente personale della droga, limitandosi quindi a una critica non idonea a scalfire la motivazione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 73 D.P.R. 309/1990

    La decisione presuppone la contestazione di un reato in materia di stupefacenti, ma il testo non indica espressamente il numero dell'articolo; si ricava solo che la Corte d'appello ha escluso l'uso personale della droga, quindi la detenzione era considerata penalmente rilevante.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura per vizio di motivazione non è idonea quando non individua manifeste illogicità o lacune effettive nella ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito.
  • La deduzione dell'uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata: se il giudice di appello ha già escluso tale destinazione con argomentazione non manifestamente illogica, il ricorso che si limita a riproporre una diversa lettura del compendio probatorio è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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