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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28880/2023 del 18/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

La lite nasce da una domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione di un appezzamento di terreno sito in Roma, originariamente intestato a una società poi fallita. Gli attori hanno dedotto che un familiare aveva acquistato il fondo con scrittura privata del 1977, ne era stato immesso nel possesso, lo aveva sistemato e recintato, e che il possesso uti dominus era proseguito in modo pacifico, pubblico, non clandestino e ininterrotto, per poi essere continuato dagli eredi dopo la sua morte. Il fallimento convenuto ha eccepito l'improponibilità della domanda ai sensi degli artt. 42 e 45 l.f., sostenendo inoltre l'infondatezza della pretesa. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello l'ha riformata ritenendo che, essendo il fallimento intervenuto nel 1986 e non essendo ancora decorso il ventennio dal presunto inizio del possesso nel 1977, l'usucapione non si fosse perfezionata prima della dichiarazione di fallimento e non fosse quindi opponibile alla massa. Con l'unico motivo di ricorso gli attori hanno denunciato violazione degli artt. 1140, 1141, 1158 c.c., 42 e 45 l.f. e 132 c.p.c., sostenendo che il fallimento non ha efficacia interruttiva del possesso ad usucapionem, che l'interruzione può derivare solo dagli atti tipici previsti dalla legge e che la motivazione della Corte territoriale era apparente perché fondata su precedenti letti erroneamente come se attribuissero al fallimento un effetto impeditivo dell'usucapione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza d'appello e rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. Ha ritenuto che la dichiarazione di fallimento e la sua trascrizione non interrompono il possesso utile all'usucapione e non rendono improponibile la domanda proposta contro la curatela. Il giudice del rinvio dovrà rivalutare le prove senza considerare preclusivi il fallimento della società intestataria e la relativa trascrizione, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1140 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per la nozione di possesso utile all'usucapione.

  • art. 1141 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per la disciplina dell'interversione e della qualificazione del possesso.

  • art. 1158 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti come norma sull'acquisto della proprietà per usucapione ventennale.

  • art. 42 L.F.

    Non impedisce di per sé l'usucapione né interrompe il possesso; attribuisce alla procedura il vincolo di indisponibilità sui beni del fallito.

  • art. 43 L.F.

    Il fallimento comporta il passaggio della capacità processuale al curatore nelle controversie patrimoniali, ma non incide sulla condizione di fatto del bene rilevante per l'usucapione.

  • art. 45 L.F.

    Riguarda l'opponibilità al fallimento di atti; non è pertinente all'acquisto a titolo originario per usucapione.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per denunciare la motivazione apparente della sentenza d'appello.

  • art. 25 R.D. n. 267 del 1942

    Nella formulazione vigente all'epoca, consentiva al giudice delegato provvedimenti conservativi del patrimonio, a conferma che la dichiarazione di fallimento da sola non incide sulla situazione di fatto del bene.

  • art. 1165 c.c.

    In combinato con l'art. 1167 c.c., indica che l'interruzione dell'usucapione segue le regole della prescrizione compatibili.

  • art. 1167 c.c.

    L'interruzione del possesso utile si verifica solo nei casi tipici previsti dalla legge, non per effetto della dichiarazione di fallimento.

  • art. 2651 c.c.

    La trascrizione della sentenza dichiarativa di usucapione è mera pubblicità dichiarativa, priva di effetti sostanziali e non necessaria ai fini dell'azione.

  • art. 88 R.D. n. 267 del 1942

    La trascrizione della sentenza di fallimento è inidonea a interrompere il tempo per l'acquisto della proprietà per usucapione.

  • art. 2914 c.c.

    Richiamato per analogia nel precedente citato, ma la disciplina fallimentare non incide sull'acquisto a titolo originario.

Massime di principio

  • La dichiarazione di fallimento del proprietario formale del bene non interrompe, di per sé, il possesso utile ai fini dell'usucapione del terzo.
  • L'opponibilità al fallimento riguarda gli atti di acquisto a titolo derivativo e gli atti soggetti a pubblicità, non l'acquisto a titolo originario che si perfeziona per effetto del possesso protratto nel tempo.
  • Per interrompere l'usucapione non basta la trascrizione della sentenza di fallimento: occorrono gli atti tipici previsti dagli artt. 1165 e 1167 c.c., cioè la perdita del possesso per oltre un anno o un'effettiva azione di recupero del bene da parte del titolare.
  • La motivazione che assuma automaticamente il fallimento come causa impeditiva o interruttiva dell'usucapione è giuridicamente errata se non individua un concreto provvedimento o comportamento idoneo a incidere sul possesso.
  • La trascrizione della domanda o della sentenza di usucapione ha funzione pubblicitaria e non costituisce un requisito sostanziale dell'acquisto originario del diritto.

Come è indicizzato

MateriePossessoLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiDiritti realiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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