Cassazione Penale, Sentenza n. 20350/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Messina che, riqualificando il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, lo aveva condannato per detenzione di 102,15 grammi di marijuana a fini di cessione. I motivi di ricorso censuravano: (1) la valutazione della finalità di spaccio fondata principalmente sul dato quantitativo; (2) la riqualificazione e la mancata considerazione della non compatibilità con lo spaccio occasionale (ipotesi lieve), nonostante l'assenza di suddivisione in dosi e di materiale per il confezionamento; (3) l'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto insindacabili in sede di legittimità le valutazioni di merito, poiché la Corte d'appello ha motivato in modo congruo e circostanziato la sussistenza della finalità di spaccio: quantità non compatibile con uso personale (sostanza deperibile), assenza di prova di risorse lecite per l'acquisto, comportamento dell'imputato (tentativo di disfarsi della droga) e presenza di altri soggetti nell'auto. Quanto alla causa di non punibilità per particolare tenuità, la Corte territoriale ha valutato che il quantitativo poteva tradursi in circa 645 dosi singole, escludendo la tenuità e l'occasionalità. Conseguentemente il provvedimento impugnato è confermato (pena inflitta in appello: 8 mesi di reclusione e multa di € 1.200,00) e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5
Norma sulla detenzione ai fini di spaccio. È stata applicata per riqualificare il fatto come detenzione a fini di cessione sulla base del quantitativo e delle circostanze (deperibilità della marijuana, numero di dosi potenziali, comportamento dell'imputato).
Prevede le circostanze attenuanti generiche; la Corte d'appello le aveva concesse al ricorrente e la Cassazione non ha ritenuto necessario rimetterle in discussione.
Disciplina la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte territoriale l'ha esclusa ritenendo il quantitativo compatibile con una attività non occasionale (stima di circa 645 dosi), motivazione che la Cassazione ha reputato congrua e non censurabile.
Massime di principio
- La mera quantità di sostanza può legittimamente costituire elemento decisivo per inferire la finalità di spaccio se il giudice motiva in modo congruo perché tale quantità sia incompatibile con l'uso personale (es. numero potenziale di dosi, deperibilità della sostanza).
- La mancanza di materiale da taglio/confezionamento o la conservazione in un unico involucro non esclude automaticamente la finalità di cessione: occorre valutare il quadro probatorio nel suo insieme (quantità, comportamento, contesto).
- Il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede un'argomentazione che consideri quantità, qualità della sostanza, modalità e durata dell'attività; se il giudice trova che il quantitativo consente un'attività protratta nel tempo, può legittimamente escludere la tenuità.
- Le valutazioni di merito sulla prova e sulla ricostruzione fattuale sono in genere insindacabili in Cassazione quando la motivazione del giudice di merito sia congrua, esauriente e non affetta da vizio logico-giuridico manifesto.
- Il comportamento dell'imputato al momento del rinvenimento (per esempio tentativo di disfarsi della sostanza) è elemento probatorio rilevante e può rafforzare l'interpretazione della finalità di cessione.
- Per ottenere successo in Cassazione è necessario dimostrare vizi di motivazione (contraddittorietà, illogicità manifesta o omissione di valutazioni essenziali), non limitarsi a una diversa valutazione della prova già ampiamente motivata dal giudice di merito.
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