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Sentenza

Sentenza n. 294/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'annullamento 1) del decreto di determinazione del posto nel ruolo dei pari qualifica prot. n.-OMISSIS-, notificato, brevi manu, il 19.03.2025, con cui il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato ha disposto la detrazione d'anzianità di grado nei confronti del ricorrente, assumendo anzianità assoluta nel ruolo dei pari qualifica dopo -OMISSIS-; 2) del decreto di sospensione, emesso dall'Autocentro della Polizia di Stato di -OMISSIS- del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, nella parte in cui dispone che "Tale periodo non è utile ai fini previdenziali, di anzianità di servizio e per la maturazione di classi o scatti economici o per l'avanzamento, e non concorre alla maturazione del congedo ordinario" 3) della circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento P.S. prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, ancorché non conosciuta. 4) di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.

Giustizia amministrativa202501169

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto di determinazione del posto nel ruolo dei pari qualifica recante la detrazione di sessantanove giorni di anzianità di grado per mancata vaccinazione Covid-19, unitamente al decreto di sospensione nella parte relativa agli effetti sull'anzianità, sulla previdenza, sugli scatti economici, sull'avanzamento e sul congedo ordinario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (poliziotto)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità della detrazione di anzianità di grado disposta nei suoi confronti quale conseguenza della mancata effettuazione della vaccinazione Covid-19, nonché della previsione contenuta nel decreto di sospensione secondo cui il periodo di sospensione non sarebbe stato utile ai fini previdenziali, dell'anzianità di servizio, della maturazione di classi o scatti economici, dell'avanzamento e del congedo ordinario. La censura centrale consisteva nella violazione dell'art. 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, il quale, secondo il ricorrente, configura come unica conseguenza dell'inadempimento vaccinale la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, con conservazione del rapporto di lavoro e privazione della retribuzione o di altro compenso, senza ulteriori conseguenze sanzionatorie. È stata inoltre richiamata la disciplina delle detrazioni di anzianità prevista dall'art. 858 del Codice dell'ordinamento militare, ritenuta non applicabile in assenza di una specifica causa legittimante.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento impugnato. Ha ritenuto che l'art. 4-ter del d.l. n. 44 del 2021 sia una disposizione speciale, inserita nella disciplina emergenziale, che limita espressamente le conseguenze dell'inadempimento vaccinale alla sospensione dal lavoro e alla mancata corresponsione della retribuzione o di altro compenso. In applicazione di un'interpretazione stretta della norma, volta a contenere il sacrificio imposto al privato entro quanto espressamente previsto dal legislatore, il Collegio ha escluso la possibilità di applicare ulteriori effetti sfavorevoli, tra cui la detrazione dell'anzianità di grado o di servizio e la perdita di utilità del periodo ai fini del congedo ordinario, degli scatti economici, dell'avanzamento e della previdenza. Ha inoltre osservato che l'art. 858, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare prevede ipotesi specifiche di detrazione di anzianità, per lo più di rilievo disciplinare, non riconducibili alla mera mancata vaccinazione. Il Ministero dell'Interno è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 4-ter d.l. n. 44/2021

    L'atto di accertamento dell'inadempimento (all’obbligo vaccinale) determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati

    La disposizione ha carattere speciale e contempla come conseguenze dell'inadempimento vaccinale la sospensione dal lavoro e la mancata corresponsione della retribuzione o di altro compenso, escludendo ulteriori conseguenze sfavorevoli, quali la detrazione dell'anzianità.

  • art. 858, comma 1, Codice dell'ordinamento militare

    La detrazione di anzianità è ammessa soltanto per le cause specifiche previste dalla disposizione; la mancata vaccinazione non costituisce una causa legittimante ulteriore rispetto a quelle tipizzate.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuta applicabile ai fini dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando una disciplina speciale stabilisce espressamente le conseguenze dell'inadempimento a un obbligo vaccinale, tali conseguenze non possono essere ampliate in via interpretativa mediante l'applicazione di discipline generali o contrattuali recanti ulteriori effetti sfavorevoli per il dipendente.
  • La sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa derivante dall'accertato inadempimento dell'obbligo vaccinale, accompagnata dalla perdita della retribuzione o di altri compensi, non comporta ulteriori conseguenze disciplinari o sanzionatorie non espressamente previste dalla norma speciale.
  • In assenza di una specifica previsione normativa, la sospensione per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale non può determinare la detrazione dell'anzianità di grado o di servizio, né la perdita di utilità del periodo ai fini previdenziali, degli scatti economici, dell'avanzamento o del congedo ordinario.
  • Le ipotesi di detrazione di anzianità previste dall'art. 858 del Codice dell'ordinamento militare sono tipiche e non possono essere estese a fattispecie diverse da quelle espressamente contemplate.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di polizia
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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