Cassazione Penale, Sentenza n. 24689/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva confermato la condanna di due soggetti per peculato in relazione a plurimi mandati di pagamento emessi nell'ambito di un istituto comprensivo: una, nella qualità di DSGA, e l'altra come consulente esterna, avevano fatto confluire su conti a loro riferibili somme dell'istituto, poi occultando l'operazione con l'inserimento nel gestionale scolastico di beneficiari fittizi. La prima ricorrente ha dedotto: 1) nullità per omesso deposito di sei verbali di sommarie informazioni testimoniali, conosciuti solo in appello, con compromissione del diritto di difesa; 2) erronea qualificazione giuridica del fatto come peculato anziché truffa, sostenendo di non avere la disponibilità giuridica del denaro e che la gestione finanziaria spettasse esclusivamente al dirigente scolastico; 3) vizio di motivazione sull'elemento soggettivo, perché la sovrascrittura successiva dei dati non proverebbe il dolo di appropriazione. La seconda ricorrente ha dedotto: 1) insussistenza della qualifica pubblicistica e della disponibilità qualificata del denaro in capo a lei; 2) inesistenza di un concorso punibile nell'appropriazione, poiché il suo eventuale contributo sarebbe stato solo preliminare; 3) mancanza di prova del contributo causale oltre ogni ragionevole dubbio; 4) carenza di motivazione sul dolo e sul movente; 5) travisamento della prova, soprattutto delle dichiarazioni del dirigente scolastico, valorizzate in modo selettivo. La Cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi: quanto al primo, ha escluso la nullità, richiamando l'inutilizzabilità degli atti non depositati ma non l'invalidità automatica del rinvio a giudizio, e ha rilevato l'assenza di prova della decisività degli atti (mancata prova di resistenza), oltre al fatto che quegli atti erano poi stati acquisiti in appello; quanto alla qualificazione giuridica, ha ribadito che il peculato si distingue dalla truffa perché l'agente ha già il possesso/disponibilità del denaro in ragione dell'ufficio, mentre nella truffa l'artificio serve a conseguirlo, e ha ritenuto che la disponibilità delle somme fosse già in capo alla DSGA per il potere di firma elettronica e per la procedura contabile congiunta, sicché l'alterazione successiva dei beneficiari era solo post factum occultante; quanto al dolo, ha affermato che il peculato è a dolo generico e che la consapevolezza dell'uso uti dominus del denaro era desumibile dalla sproporzione e non dovutezza delle somme, mentre la successiva sovrascrittura dei dati era fortemente indiziante della preordinazione criminosa; per la seconda imputata, ha ritenuto irrilevante l'eventuale difetto di qualifica soggettiva perché rispondeva a titolo di concorso ex art. 110 c.p., sufficienti essendo contributo causale e rappresentazione del fatto tipico; ha inoltre escluso ogni travisamento della prova e ha giudicato generiche le censure sul movente e sulla prassi informale di pagamento. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi, confermando la decisione di merito che aveva già affermato la responsabilità penale delle due imputate per peculato. Ha escluso la nullità derivante dall'omesso deposito di alcuni atti investigativi, ritenendo che non fosse dimostrata la loro decisività e che fossero stati poi acquisiti in appello. Ha inoltre confermato la qualificazione del fatto come peculato e non come truffa, valorizzando la disponibilità delle somme in capo alla pubblica agente e la natura meramente occultante delle modifiche successive ai mandati di pagamento. Anche le censure sull'elemento soggettivo e sulla prova del concorso dell'estranea sono state respinte come infondate o generiche. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Indicazione del reato contestato nel testo; la Corte lo tratta come peculato in danno della pubblica amministrazione, nei fatti corrispondente alla fattispecie di cui all'art. 314 c.p. nella ricostruzione motivazionale.
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa per denunciare la nullità per violazione del diritto di difesa; la Corte esclude la nullità nei termini prospettati.
art. 416, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte richiama il principio secondo cui l'omesso deposito degli atti di indagine comporta inutilizzabilità, non nullità automatica, del decreto che dispone il giudizio.
Norma evocata in relazione all'omesso deposito degli atti di indagine e alla discovery difensiva.
Richiamato per escludere che il mancato deposito degli atti determini autonomamente invalidità della richiesta o del decreto di rinvio a giudizio.
La Corte richiama la possibilità di acquisizione officiosa degli atti da parte del giudice del dibattimento, funzionale alla ricerca della verità.
Richiamato per estendere il principio di acquisizione/rinnovazione istruttoria anche al giudizio di appello.
Evocato dalla difesa sulla valutazione della prova indiziaria; la Corte ritiene il quadro indiziario grave, preciso e concordante.
Applicato per la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Richiamato per affermare la responsabilità concorsuale della seconda ricorrente, a prescindere dalla qualifica soggettiva pubblicistica.
Menziati dal ricorso e dalla motivazione a fini comparativi; la Corte ribadisce che nel caso concreto ricorre il peculato, non la truffa, e che l'artificio era solo post factum occultante.
art. 3 del decreto interministeriale n. 129 del 2018
Richiamato dalla difesa per sostenere la competenza esclusiva del dirigente scolastico sulla gestione finanziaria; la Corte ritiene che ciò non escluda la disponibilità delle somme in capo alla DSGA per effetto del potere di firma elettronica.
art. 11 del decreto interministeriale n. 129 del 2018
Evocato per descrivere l'attività gestionale dell'istituto e il ruolo della DSGA nella predisposizione/imputazione delle spese.
art. 15, comma 6, del decreto interministeriale n. 129 del 2018
Richiamato per distinguere l'imputazione della spesa dall'atto di pagamento.
art. 16 del decreto interministeriale n. 129 del 2018
Richiamato per attribuire alla liquidazione della spesa un ruolo prodromico e separato rispetto al pagamento.
Massime di principio
- Nel peculato, l'elemento decisivo per distinguerlo dalla truffa non è la presenza di artifizi o raggiri, ma il rapporto dell'agente con il denaro: se il bene pubblico era già nella sua disponibilità per ragione dell'ufficio o del servizio, la successiva manipolazione serve solo a occultare l'appropriazione e non trasforma il fatto in truffa.
- La disponibilità del denaro ai fini del peculato può sussistere anche in presenza di procedure complesse e di controlli o firme congiunte, quando il soggetto abbia un potere diretto e funzionale sul bene che giustifichi la sua relazione qualificata con la res pubblica.
- Il mancato deposito di atti di indagine nel termine di legge determina, di regola, inutilizzabilità degli atti, non una nullità automatica della richiesta di rinvio a giudizio o del decreto che dispone il giudizio; per far valere una lesione difensiva occorre anche dimostrare la decisività concreta dell'omissione.
- La deduzione di una nullità o di un vizio processuale fondato sulla tardiva conoscenza di atti istruttori richiede la prova di resistenza, cioè la dimostrazione che, se tempestivamente conosciuti, quegli atti avrebbero verosimilmente condotto a una diversa scelta processuale o a un diverso esito.
- Nel peculato il dolo è generico e consiste nella consapevolezza di usare il denaro pubblico uti dominus; la prova dell'elemento soggettivo può essere desunta da indici oggettivi, quali la non debenza o la macroscopica sproporzione delle somme incamerate e le condotte di occultamento successive.
- Il concorso dell'estraneo nel peculato è configurabile quando il contributo, anche solo morale, sia causalmente rilevante e l'agente concorrente si rappresenti la qualifica pubblicistica e la tipicità della condotta dell'autore principale; non è necessario che l'estraneo abbia egli stesso la disponibilità qualificata del bene.
- Il controllo omesso da parte di chi avrebbe dovuto vigilare non esclude, di per sé, la responsabilità di chi abbia già la disponibilità qualificata del bene o abbia concorso all'appropriazione; la negligenza del controllore non neutralizza la struttura del reato.
- In materia di prova indiziaria, la valutazione di merito è insindacabile in cassazione se sorretta da un ragionamento non illogico e da un quadro di indizi gravi, precisi e concordanti; non basta contrapporre una lettura alternativa degli stessi dati fattuali.
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