Cassazione Penale, Sentenza n. 4174/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza che, pur avendo dichiarato l'estinzione del reato di cui all'art. 186 cod. strada per positivo esito della messa alla prova, aveva comunque disposto la revoca della patente di guida. Ha sostenuto che la messa alla prova, avendo come effetto l'estinzione del reato e non comportando un accertamento di penale responsabilità, esclude la competenza del giudice a irrogare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, spettante invece al Prefetto ai sensi dell'art. 224 cod. strada.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha confermato che, in caso di estinzione del reato per positivo esito della messa alla prova, il giudice non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente (competenza del Prefetto). Ha quindi annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata relativa alla revoca della patente, eliminando tale statuizione, e ha disposto la trasmissione degli atti al Prefetto di Napoli per le determinazioni di competenza. La motivazione è stata redatta in forma semplificata.
Norme richiamate
La norma sul risultato positivo della messa alla prova comporta l'estinzione del reato senza accertamento della responsabilità penale; in tali casi non è ammessa l'applicazione, da parte del giudice penale, di sanzioni amministrative accessorie che spettano all'Autorità amministrativa.
Norma che disciplina la guida in stato di ebbrezza; nel caso concreto il reato di cui all'art. 186 è stato dichiarato estinto per effetto della messa alla prova, il che rileva ai fini dell'impossibilità per il giudice penale di irrogare la revoca della patente quando il reato è estinto.
art. 224 Codice della Strada, comma 3
Prevede la competenza del Prefetto ad applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente; la Corte conferma che tale competenza non può essere esercitata dal giudice penale quando il reato è estinto per messa alla prova.
art. 186, comma 9-bis e art. 187, comma 8-bis Codice della Strada
Sono previste ipotesi particolari (applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità) nelle quali la normativa attribuisce al giudice la possibilità, in deroga, di applicare sanzioni amministrative accessorie; la Corte distingue tali ipotesi dalla messa alla prova, rilevando che quest'ultima prescinde dall'accertamento di responsabilità penale e non legittima il giudice ad irrogare la revoca.
Massime di principio
- Se la messa alla prova si conclude positivamente determinando l'estinzione del reato (art. 168-ter cod. pen.), il giudice penale non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente; questa resta competenza del Prefetto (art. 224 cod. strada).
- Deve operare una distinzione tra i casi di estinzione del reato per messa alla prova e le ipotesi in cui la legge prevede specifiche deroghe che attribuiscono al giudice il potere di applicare sanzioni amministrative accessorie (es. art. 186 c.9-bis; art. 187 c.8-bis): solo in quest'ultime il giudice può intervenire.
- In presenza di una statuizione di estinzione del reato per messa alla prova, chi ritiene necessaria la revoca o sospensione della patente deve rivolgersi all'Autorità amministrativa competente (Prefetto), e gli atti vanno trasmessi per le determinazioni di competenza.
- Se il giudice penale irroga comunque una sanzione amministrativa accessoria dopo estinzione del reato per messa alla prova, la decisione è impugnabile e la Cassazione tende ad annullare tale parte della sentenza senza rinvio, disponendo la trasmissione al Prefetto.
- Per questioni di diritto consolidate e non complesse relative a queste materie la Corte può motivare in forma semplificata.
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