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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20325/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La società era creditrice ammessa al passivo di un fallimento dichiarato nel 2009 e definito nel 2019; il credito, secondo quanto dedotto, non è stato soddisfatto per assenza di attivo. Chiesto l’indennizzo ex L. n. 89/2001 per l’eccessiva durata della procedura, la Corte d’appello aveva rigettato la domanda ritenendo che, in presenza di un attivo modesto e difficilmente recuperabile, fosse evidente fin dall’origine che anche il credito privilegiato sarebbe rimasto insoddisfatto e che il credito azionato era di modesto importo. La ricorrente ha impugnato il decreto deducendo, con il primo motivo, violazione dell’art. 2 L. n. 89/2001, dell’art. 6 CEDU, dell’art. 1 del Primo Protocollo addizionale e degli artt. 111 e 117 Cost., sostenendo che il rigetto non poteva fondarsi sulla presunta consapevolezza del creditore circa l’infruttuosità del recupero. Con il secondo motivo ha denunciato la disciplina delle spese, in relazione al riconoscimento delle spese generali in favore dell’Avvocatura dello Stato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, affermando che l’ammissione al passivo attesta una valutazione positiva della fondatezza del credito e che, nella procedura concorsuale, dopo l’ammissione, il creditore non "insiste" in una pretesa consapevolmente infondata ma attende la liquidazione e il riparto. Ha quindi censurato la Corte territoriale per avere escluso il danno non patrimoniale da irragionevole durata sulla base di una presunzione di consapevolezza del creditore, senza un accertamento concreto e specifico della sopravvenuta infondatezza. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2 L. n. 89/2001

    L’indennizzo per irragionevole durata può essere escluso solo nei casi previsti dalla norma, e non sulla base di una mera presunzione di consapevolezza dell’infruttuosità del credito; per il creditore ammesso al passivo occorre una verifica concreta di circostanze che escludano il danno.

  • art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), L. n. 89/2001

    La consapevolezza dell’infondatezza originaria o sopravvenuta della domanda o difesa, idonea a escludere l’indennizzo, deve risultare da un accertamento specifico e concreto in relazione allo sviluppo del procedimento.

  • art. 6, paragrafo 1, CEDU

    Una volta accertata la violazione del termine ragionevole del processo, il danno non patrimoniale è normalmente liquidato alla vittima senza necessità di una prova autonoma, anche solo presuntiva, della sua sussistenza.

  • art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tutela del credito come posizione patrimoniale lesa dalla durata eccessiva del procedimento.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno del principio di ragionevole durata del processo.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato quale parametro di conformità della disciplina interna alla CEDU.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale posta a base della deduzione di violazione e falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Richiamati nel secondo motivo in tema di regolazione delle spese di lite.

  • art. 96 c.p.c.

    È richiamato per distinguere l’ipotesi di consapevole infondatezza della pretesa dalle fattispecie di responsabilità aggravata.

  • art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014

    Richiamato in relazione alla liquidazione delle spese generali, contestata dalla ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di equa riparazione, l’ammissione del creditore al passivo fallimentare costituisce un indice positivo della fondatezza del credito e, di regola, esclude che possa presumersi la consapevolezza dell’infondatezza della pretesa.
  • L’esclusione dell’indennizzo per la parte che abbia agito o resistito consapevole dell’infondatezza della domanda richiede un accertamento concreto e specifico, riferito allo sviluppo del procedimento, e non può fondarsi su valutazioni generiche circa la presumibile incapienza del patrimonio del debitore.
  • Accertata la violazione del termine ragionevole del processo, il danno non patrimoniale è normalmente riconosciuto senza necessità di una prova autonoma della sua esistenza, salvo circostanze particolari che lo escludano nel caso concreto.
  • Nel procedimento concorsuale il creditore ammesso al passivo non persevera in una domanda propria di un giudizio ordinario, ma attende gli esiti della liquidazione e del riparto; perciò la mera difficoltà di recupero del credito non equivale, di per sé, a consapevolezza di infondatezza della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazioneInsinuazione e verifica dello stato passivo
IstitutiOnere della provaDanno non patrimoniale

Testo integrale

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