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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46266/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 07/01/2021 che confermava le condanne di primo grado: a Giorgio Nocerino per due usure aggravate, una estorsione e concorso in tentata estorsione; a Gennaro Nocerino per concorso in tentata estorsione e contravvenzioni. Le censure principali riguardavano: insufficienza e fragilita' delle prove (processo indiziario basato prevalentemente su dichiarazioni di persone offese ritenute inattendibili), carenza di riscontri sugli effettivi prestiti, sui corrispondenti importi e tassi; richiesta di esclusione o riqualificazione di taluni reati (es. tentata estorsione da riqualificare in esercizio arbitrario delle proprie ragioni); contestazione della ricorrenza di aggravanti (art. 644, comma 5, nn. 3 e 4 e la circostanza aggravante della piu' persone riunite per il capo D)), contestazione della determinazione del trattamento sanzionatorio, richiesta di declaratoria di prescrizione per taluno dei reati e mancato riconoscimento di attenuanti generiche. Alcune doglianze sono state altresi' formulate per violazione di legge e vizi di motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi in parte non ammissibili ma ha accolto motivi limitati. Ha annullato la sentenza impugnata: - nei confronti di Giorgio Nocerino, limitatamente al punto relativo alle circostanze aggravanti di cui all'art. 644, comma quinto, nn. 3 e 4, cod. pen.; - nei confronti di Giorgio e Gennaro Nocerino, limitatamente alla qualificazione della circostanza aggravante della piu' persone riunite riferita al capo D). Per questi profili ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio e motivazione integrativa. Tali statuizioni sono state ritenute logicamente prioritarie e assorbenti rispetto ai motivi sul trattamento sanzionatorio e ad altra censura su prescrizione (quest'ultima non poteva essere sollevata per la prima volta in Cassazione, ma dovra' essere rivalutata in sede di rinvio). Il resto dei motivi e dei ricorsi e' stato dichiarato inammissibile, con conferma della valutazione di merito sulla fondatezza delle dichiarazioni testimoniali e sulla sussistenza degli altri capi di imputazione.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020

    art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020

    Richiamata come forma procedurale applicata al procedimento (modalita' di trattazione del ricorso).

  • art. 56 e art. 629 c.p.

    art. 56 e art. 629 cod. pen.

    Art. 56 (concorso di persone nel reato) e art. 629 (estorsione): utilizzati per qualificare il concorso in tentata estorsione aggravata; la Cassazione ha confermato la valutazione del merito su questi punti, salvo le aggravanti specifiche annullate per carenze motivazionali.

  • art. 697 c.p.

    Norma relativa alla contravvenzione contestata a carico di Gennaro Nocerino; la sentenza di merito e' stata in massima parte confermata.

  • art. 644, comma quinto, nn. 3 e 4 c.p.

    art. 644, comma quinto, nn. 3 e 4 cod. pen.

    Le aggravanti previste dall'art. 644 comma 5 nn.3 e 4 (circostanze aggravanti in tema di usura) non sono state adeguatamente motivate dalla Corte d'appello in relazione a Giorgio Nocerino: la Cassazione ha annullato la statuizione limitatamente a tali aggravanti e rinviato per nuovo esame.

  • artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    art. 581, comma 1 e art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione al principio di specificità dei motivi di ricorso in Cassazione: i motivi vanno esposti con la specificita' richiesta; doglianze meramente ricostruttive del fatto o non specifiche sono inammissibili.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non ammette in via prevalente la rivalutazione fattuale delle prove: i motivi che si limitano a proporre una lettura alternativa degli elementi di fatto sono inammissibili per carenza di specificita' o per divieto di riesame del merito.
  • I motivi di cassazione devono essere specifici e documentare travisamenti decisivi; l'allegazione generica di insufficienza probatoria senza indicare errori specifici nella valutazione delle prove viene dichiarata inammissibile.
  • Non e' consentito in Cassazione sollevare per la prima volta questioni che comportano una rivalutazione del dies a quo o fatti decisivi non previamente dedotti in sede di appello; tali questioni possono essere riaperte solo su rinvio al giudice di merito.
  • Se il giudice d'appello non fornisce motivazione compiuta sulle circostanze aggravanti (o su profili che risultano logicamente prioritari), la Cassazione puo' annullare limitatamente a quegli aspetti e disporre il rinvio ad altra sezione per colmare le lacune motivazionali.
  • La declaratoria di priorita' logica: quando su un punto (es. configurazione di aggravanti) il riesame e' necessario e potenzialmente modificativo, le decisioni su questioni connesse (es. quantificazione della pena, prescrizione relativa) risultano assorbite e devono essere riconsiderate dopo la definizione del punto prioritario.

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