Cassazione Civile, Ordinanza n. 23688/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurazione)
La controversia
La procedura di liquidazione coatta amministrativa di una società assicuratrice ha agito per il risarcimento dei danni contro ex amministratori e ex sindaci, deducendo che gli amministratori avessero tenuto condotte di mala gestio causalmente rilevanti nel dissesto della società e che i sindaci avessero omesso di vigilare sull’operato dell’organo gestorio. In appello la domanda era stata accolta solo in parte nei confronti degli amministratori e respinta nei confronti dei sindaci. In cassazione la procedura ha censurato, tra l’altro, la qualificazione della responsabilità dei sindaci e la ripartizione dell’onere probatorio, sostenendo che la responsabilità ex art. 2407 c.c. sia contrattuale e che i sindaci debbano provare la non imputabilità della propria inerzia; ha inoltre lamentato l’erronea sottovalutazione della necessità di un controllo particolarmente rigoroso in presenza di operazioni tra parti correlate e di un contesto di vigilanza ISVAP. Un ex amministratore ha proposto ricorso incidentale deducendo l’inutilizzabilità di una relazione tecnica richiamata in sentenza e la violazione delle regole sulla prova; tale ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha anche esaminato questioni preliminari di contraddittorio, autosufficienza e legittimazione passiva, respingendole o ritenendole superate dal giudicato formatosi sulla responsabilità degli amministratori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell’ex amministratore, ha assorbito il ricorso incidentale condizionato della procedura, ha rigettato le eccezioni preliminari sollevate dai controricorrenti contro il ricorso principale e ha accolto il ricorso principale della procedura assicuratrice. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, affinché rivaluti la responsabilità dei sindaci alla luce dei corretti criteri di vigilanza e di nesso causale, e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
la procedura in liquidazione coatta amministrativa agisce per il risarcimento nei confronti degli ex amministratori e sindaci della società in bonis
la doglianza sulla valutazione della prova è ammissibile solo se si allega un uso della prova in contrasto con il prudente apprezzamento o con una regola legale di valutazione
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
il vizio processuale dedotto per l’asserita errata valutazione della prova documentale è stato ritenuto non fondato
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il sindacato di legittimità sui vizi motivazionali resta rigorosamente limitato
richiamato dal ricorso incidentale condizionato della procedura per omesso esame di fatti decisivi risultanti da altre prove
il litisconsorzio necessario processuale non opera automaticamente tra amministratori e sindaci quando il rapporto si sia reso ormai autonomamente definito per giudicato
l’eccezione non riproposta in appello dalla parte vittoriosa in primo grado si intende rinunciata
art. 366, comma 1, nn. 3 e 6 c.p.c.
il ricorso deve contenere una chiara esposizione sommaria dei fatti e un’indicazione sufficientemente specifica degli atti richiamati, senza eccessivo formalismo
l’inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi è esclusa quando il ricorso solleva questioni di diritto non meramente meritorie
la responsabilità dei sindaci deriva dall’omessa vigilanza secondo la diligenza professionale e richiede la verifica del comportamento doveroso omesso e del suo nesso causale con il danno
la responsabilità degli organi sociali è di natura contrattuale; provata la violazione e il danno, il convenuto deve provare la non imputabilità dell’inadempimento
lo standard di diligenza dei sindaci è professionale e va rapportato alla natura dell’incarico e al contesto settoriale
una volta allegati i fatti costitutivi della violazione, l’onere della prova della non imputabilità grava sui convenuti
tra i poteri-doveri sindacali rilevano richieste di informazioni e ispezioni da considerare nel giudizio controfattuale
la convocazione dell’assemblea è uno degli strumenti che i sindaci devono considerare per reagire a irregolarità gestorie
la denuncia al tribunale è una delle possibili iniziative sindacali idonee a prevenire o limitare il danno
l’impugnazione delle deliberazioni viziate rientra tra i rimedi che i sindaci possono attivare
il ricorso al tribunale per la riduzione del capitale per perdite può integrare l’attivazione diligente dei sindaci
la richiesta di nomina dei liquidatori è richiamata tra le iniziative utili dei sindaci
la stima dei conferimenti e il controllo successivo sulla attendibilità della relazione giurata rilevano come parametro di verifica anche per la vigilanza sindacale
art. 6, par. 1, CEDU
l’autosufficienza del ricorso per cassazione non può degenerare in formalismo eccessivo
Massime di principio
- La responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza ha natura contrattuale: accertata la violazione dei doveri e il danno, spetta ai convenuti dimostrare di avere adempiuto con la diligenza professionale esigibile o che l’evento dannoso non era a loro imputabile.
- L’inosservanza del dovere di vigilanza non richiede la prova di specifici atti contrari alla legge, essendo sufficiente che i sindaci non abbiano rilevato irregolarità macroscopiche o non abbiano reagito con gli strumenti loro attribuiti, come richieste di informazioni, segnalazioni, convocazione dell’assemblea o denunce al tribunale.
- Il nesso causale tra inerzia sindacale e danno va valutato in termini controfattuali, considerando se un’attivazione diligente e tempestiva dei poteri-doveri di controllo avrebbe potuto ragionevolmente impedire, scoprire o attenuare l’illecito gestorio e i danni conseguenti.
- In presenza di operazioni con parti correlate o inserite in un contesto di vigilanza settoriale particolarmente stringente, il controllo del collegio sindacale deve essere particolarmente rigoroso e non può arrestarsi alla mera esistenza di perizie o valutazioni formali, se il contesto imponeva ulteriori verifiche sulla sostanza economica dell’operazione.
- Nel giudizio di cassazione, una censura sulla prova documentale è inammissibile se si limita a contestare il cattivo esercizio del prudente apprezzamento; è invece scrutinabile solo quando si deduca che il giudice abbia attribuito alla prova un valore giuridico diverso da quello consentito dall’ordinamento.
- La parte vittoriosa in primo grado che intenda mantenere viva in appello un’eccezione respinta o assorbita deve riproporla espressamente, altrimenti opera la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c.
- Il litisconsorzio necessario processuale non discende automaticamente dalla solidarietà passiva tra amministratori e sindaci; tuttavia, quando la responsabilità dei sindaci dipende logicamente dall’accertamento definitivo della mala gestio degli amministratori, il vincolo processuale può rilevare solo finché quel presupposto rimane ancora sub iudice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23658/2023 del 03/08/2023
- ordinanza_civile · 3 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23659/2023 del 03/08/2023
- ordinanza_civile · 3 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23660/2023 del 03/08/2023
- ordinanza_civile · 3 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23661/2023 del 03/08/2023
- ordinanza_civile · 3 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23662/2023 del 03/08/2023
- ordinanza_civile · 3 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23663/2023 del 03/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →