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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8452/2022 del 14/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza che aveva confermato le condanne per una serie di furti e tentati furti di prodotti cosmetici, indumenti, scarpe e generi alimentari commessi in esercizi commerciali a Milano. I ricorrenti hanno dedotto: (1) difetto di motivazione e mancato proscioglimento per assenza di querela, sostenendo che la responsabile del punto vendita non fosse legittimata a proporre querela; (2) inadeguatezza della motivazione sul trattamento sanzionatorio, contestando la misura della pena base e gli aumenti per la continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto i motivi generici e privi di critica specifica alla motivazione impugnata. Ha confermato che, secondo costante giurisprudenza (Siège delle Sezioni Unite e pronunce di merito), il bene tutelato dal furto comprende anche il possesso di fatto, per cui la responsabile del punto vendita era legittimata a proporre querela. Quanto al trattamento sanzionatorio, la pena applicata era prossima al minimo edittale e gli aumenti per continuazione contenuti; tale determinazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non richiedeva motivazione più specifica. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 ciascuna in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Sentenza Sezioni Unite Corte di Cassazione n. 40354/2013

    "il bene giuridico protetto del delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico, persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela"

    La Corte conferma che il possessore di fatto della merce (es. responsabile di punto vendita) è persona offesa e legittimata a querelare per furto, anche senza titolo giuridico formale di proprietà.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come criterio generale per la determinazione della pena: il giudice di merito può ancorare la pena a valutazioni di equità e adeguatezza; se la pena è prossima al minimo non è richiesto un livello elevato di specificità motivazionale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Dispone sulle conseguenze processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ne ha applicato gli effetti per le spese e la sanzione pecuniaria collegata all'inammissibilità.

  • Corte Cost. sent. n. 186/2000

    Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, giustificando l'applicazione delle sanzioni previste.

Massime di principio

  • La persona che esercita il possesso di fatto sulla merce esposta (es. responsabile di punto vendita) è considerata persona offesa e può proporre querela per furto; pertanto la mancanza di un titolo di proprietà formale non esclude la legittimazione a querelare.
  • I motivi di impugnazione in Cassazione devono essere specifici e criticare puntualmente la motivazione della sentenza impugnata; censure generiche o prive di confronto con le argomentazioni del giudice sono dichiarate inammissibili.
  • La determinazione della pena da parte del giudice di merito rientra in un ampio margine di discrezionalità; se la pena è fissata in misura prossima al minimo edittale e gli aumenti (es. per continuazione) sono contenuti, la Corte di Cassazione è riluttante a sindacare la misura, richiedendo motivazioni molto stringenti solo in caso di scostamenti significativi.
  • In caso di inammissibilità del ricorso non pervengono benefici per i ricorrenti: possono essere condannati al pagamento delle spese processuali e di sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende.

Testo integrale

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