Cassazione Civile, Ordinanza n. 20126/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La debitrice ha proposto opposizione avverso il precetto intimatole dalla banca, deducendo: (i) la nullità del mutuo posto a fondamento dell’esecuzione per asserito superamento del limite di finanziabilità previsto dall’art. 38 del d.lgs. n. 385 del 1993; (ii) la mancata notifica del titolo esecutivo. Il tribunale ha rigettato l’opposizione, qualificando la prima censura come opposizione all’esecuzione e la seconda come opposizione agli atti esecutivi, escludendo sia la nullità del mutuo per violazione del limite di finanziabilità, sia l’obbligo di notificare il titolo, poiché si trattava di mutuo fondiario esonerato da tale formalità. In cassazione la ricorrente ha dedotto tre motivi: primo, violazione di legge per avere il giudice di merito addossato alla opponente l’onere di provare il superamento del limite di finanziabilità; secondo, violazione degli artt. 474, 475 e 480 c.p.c. e omessa pronuncia sulla nullità del precetto per mancata indicazione della data di apposizione della formula esecutiva; terzo, violazione dell’art. 92 c.p.c. per la condanna alle spese del giudizio di opposizione agli atti esecutivi senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo nella parte riferita alla statuizione sull’esistenza del titolo esecutivo, perché quella questione, qualificata dal giudice di merito come opposizione all’esecuzione, avrebbe dovuto essere impugnata con appello e non con ricorso per cassazione. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile per novità della questione e in ogni caso infondato, perché il precetto fondato su mutuo fondiario non deve indicare né la data di apposizione della formula esecutiva né l’avvenuta apposizione della formula stessa, non essendo applicabile in via analogica l’art. 654, comma 2, c.p.c. Il terzo motivo è stato rigettato, poiché la condanna alle spese segue il principio di soccombenza e la mancata compensazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato; nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità per mancata difesa della intimata; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38 d.lgs. n. 385 del 1993
il limite di finanziabilità rileva nella controversia sul titolo fondiario, ma nel caso esaminato non è stata riconosciuta la nullità del mutuo per la sua asserita violazione; la censura sul punto è stata peraltro ritenuta inammissibile nel mezzo di impugnazione esperito contro la qualificazione della domanda
art. 41 d.lgs. n. 385 del 1993
per il mutuo fondiario il creditore è esonerato dalla notifica del titolo esecutivo prima del precetto
richiamato per contestare il contenuto del titolo esecutivo e del precetto
richiamato per contestare il contenuto del titolo esecutivo e del precetto
richiamato per sostenere la nullità del precetto per omissioni nel suo contenuto
non si applica, neppure analogicamente, al precetto fondato su mutuo fondiario; la disposizione riguarda esclusivamente il decreto ingiuntivo
invocato per censurare la condanna alle spese; la Corte ribadisce che la compensazione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito
il principio di soccombenza opera automaticamente in relazione all’esito della lite e non richiede specifica motivazione
richiamato per il procedimento camerale in Cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità
art. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato insieme all’art. 13 per la misura dell’ulteriore contributo unificato
art. 111, comma 7, Cost.
richiamato per la ricorribilità per cassazione dei capi relativi all’opposizione agli atti esecutivi
Massime di principio
- Ai fini dell’individuazione del rimedio impugnatorio, rileva la qualificazione data dal giudice di merito alla domanda: se il giudice ha espressamente qualificato una censura come opposizione all’esecuzione, il relativo capo della sentenza non è impugnabile con ricorso per cassazione ma con appello.
- Quando una stessa opposizione in materia esecutiva contenga profili distinti, il regime delle impugnazioni segue la natura del singolo capo deciso: il capo sull’opposizione all’esecuzione segue l’appello, quello sull’opposizione agli atti esecutivi segue il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove o non trattate nel giudizio di merito; chi deduce una censura deve indicare specificamente di averla già sollevata e in quale atto processuale, altrimenti il motivo è inammissibile per novità.
- Il precetto fondato su mutuo fondiario non deve necessariamente contenere l’indicazione della data di apposizione della formula esecutiva, né l’assenza di tale indicazione determina nullità del precetto.
- In tema di spese processuali, il principio di soccombenza opera automaticamente in relazione all’esito della lite e non richiede una motivazione specifica; la compensazione delle spese resta valutazione discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti consentiti dalla legge.
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