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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41214/2021 del 22/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale emesso all'esito della revisione del classamento di unità immobiliari site in microzone comunali, con rideterminazione della classe e della rendita catastale. Il contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado. L'Agenzia aveva proposto appello, ma la commissione regionale lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo inesistente la notifica dell'atto perché eseguita da operatore di posta privata. In cassazione l'Agenzia ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, lett. o, d.lgs. n. 58/2011, sostenendo che la notifica non dovesse essere qualificata come inesistente. La Corte, richiamando il principio delle Sezioni Unite sulla notifica di atti giudiziari tramite operatore postale privato nel periodo intermedio tra direttiva 2008/6/CE e l. n. 124/2017, ha però rilevato che la notifica era nulla e non inesistente; ha quindi verificato se vi fosse prova della ricezione dell'appello entro il termine di impugnazione della sentenza di primo grado. Dalla documentazione acquisita risultava solo la data di deposito della sentenza di primo grado e un elenco di raccomandate, ma non una valida attestazione della data di ricezione dell'appello da parte del destinatario. Per questo l'appello è stato ritenuto tardivo e quindi inammissibile. Poiché la CTR era comunque giunta al medesimo esito, la sentenza è stata confermata e il ricorso dell'Agenzia rigettato.

La decisione

La Corte ha ritenuto corretto il dispositivo della sentenza impugnata, pur correggendone la motivazione: la notificazione dell'appello eseguita da operatore di posta privata va qualificata come nulla e non inesistente, ma manca la prova che l'atto sia pervenuto al destinatario prima della scadenza del termine di impugnazione. Ne consegue l'inammissibilità dell'appello per tardività e, quindi, il rigetto del ricorso per cassazione. Nessuna statuizione sulle spese per mancanza di difese dell'intimato; esclusa anche l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la qualità pubblica della parte soccombente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La censura è stata proposta sotto il profilo della violazione di legge processuale, ma non ha condotto alla cassazione della sentenza perché il dispositivo di inammissibilità dell'appello è stato ritenuto comunque corretto.

  • art. 1, comma 2, lett. o, d.lgs. n. 58/2011

    È la norma invocata dalla ricorrente per contestare la qualificazione della notificazione eseguita tramite operatore di posta privata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È stata seguita la procedura camerale non partecipata prevista per la trattazione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso la sua applicazione, poiché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

  • direttiva n. 2008/6/CE

    Nel quadro giuridico successivo alla direttiva, la notificazione di atti giudiziari tramite operatori postali privati è stata ricondotta alla nullità e non all'inesistenza, salvo diversa dimostrazione dello Stato.

  • l. n. 124/2017

    La Corte la indica come termine del regime intermedio rispetto al quale si colloca la notificazione eseguita da operatore di posta privata.

Massime di principio

  • Nel periodo intermedio tra la direttiva 2008/6/CE e la disciplina introdotta dalla l. n. 124/2017, la notificazione di atti giudiziari eseguita da un operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo è nulla e non inesistente.
  • La nullità della notificazione può essere sanata per raggiungimento dello scopo, ma tale sanatoria non elimina il problema della tempestività quando manchi la certezza legale della data di consegna dell'atto all'operatore privo di poteri certificativi.
  • Se la notifica dell'impugnazione è invalida e non risulta provato che l'atto sia pervenuto al destinatario entro il termine di impugnazione, l'appello è inammissibile per tardività.
  • La Corte può confermare la sentenza impugnata quando il dispositivo sia corretto, anche se la motivazione del giudice di merito è parzialmente diversa o erronea.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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