Cassazione Penale, Ordinanza n. 26756/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sul rilievo che la questione relativa all'art. 131-bis c.p. non era stata proposta nei motivi di appello, sicché non poteva essere introdotta per la prima volta in cassazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo un vizio di motivazione per l'omessa considerazione della causa di non punibilità di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha però rilevato che tale tema non risultava devoluto con i motivi di appello, come desumibile dal riepilogo dei motivi contenuto nella sentenza di secondo grado e non contestato dalla difesa. Per questo motivo ha ritenuto che il motivo fosse inammissibile per mancata previa deduzione in appello, con interruzione della catena devolutiva.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non è stata previamente devoluta al giudice d'appello; in mancanza, si interrompe la catena devolutiva.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. deve essere specificamente devoluta nei motivi di appello, altrimenti il motivo di ricorso per cassazione che la invochi è inammissibile.
- In cassazione non è consentito introdurre per la prima volta questioni non dedotte nel grado di appello, quando ciò determini l'interruzione della catena devolutiva.
- La mancata devoluzione in appello di una questione decisiva preclude il sindacato di legittimità sul relativo vizio di motivazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26705/2026 del 16/07/2026
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26706/2026 del 16/07/2026
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26707/2026 del 16/07/2026
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26708/2026 del 16/07/2026
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26717/2026 del 16/07/2026
- ordinanza_penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 26718/2026 del 16/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →