Cassazione Penale, Sentenza n. 11394/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva tre motivi principali: (1) contraddittorietà e carenza di motivazione della Corte di appello nel ritenere che la carne trita di bovino fosse destinata alla commercializzazione (argomentando che tale dato non si ricaverebbe dall'informativa dei NAS né dalla semplice datazione del prodotto, e che il quantitativo rinvenuto rendeva inverosimile che fosse esposto in vendita); (2) mancata e illogica motivazione sul profilo soggettivo rispetto alla carne trita, poiché non sarebbe escluso che la macinazione fosse stata effettuata da altra socia (sig.ra Graziella Basso), con conseguente incertezza sulla consapevolezza dell'impiego di solfiti; (3) violazione del divieto di reformatio in peius in relazione alla revoca della sospensione condizionale della pena, atteso che il ricorso del Pubblico Ministero su quel punto era stato dichiarato inammissibile e quindi la Corte d'appello non avrebbe potuto peggiorare la posizione del ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi infondati e ha confermato la valutazione di responsabilità per la carne trita (e la relativa sanzione per il delitto di cui all'art. 516 c.p.), ritenendo adeguata la motivazione della Corte di appello basata sull'informativa dei NAS, sulla datazione del prodotto, sulla compatibilità del bene con l'attività commerciale e sulla consistente presenza di solfiti, tale da escludere l'involontarietà. Il terzo motivo è stato invece ritenuto fondato: la revoca della sospensione condizionale della pena da parte della Corte di appello ha costituito violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597, comma 3, c.p.p.), poiché il ricorso del Pubblico Ministero era stato dichiarato inammissibile; per questo motivo la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata relativa alla revoca della sospensione condizionale e ha ripristinato il beneficio. Per il resto il ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
La norma è richiamata nella parte in cui la Corte di appello ha pronunciato l'assoluzione per il delitto previsto da tale articolo, dichiarando che il fatto non sussiste; la Cassazione ha dato atto di tale esito senza modificarlo.
La Corte di appello ha rideterminato la pena in relazione al delitto previsto da questo articolo (multare 300 euro); la Cassazione ha confermato la valutazione di responsabilità con riferimento a tale fattispecie per la carne trita.
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
La norma è stata interpretata come divieto di reformatio in peius: la Corte di cassazione ha ritenuto che, essendo stato dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero sul punto della sospensione condizionale, la Corte di appello non poteva peggiorare la posizione del condannato revocando il beneficio.
art. 620, lett. l), cod. proc. pen.
La Corte ha applicato questa disposizione per annullare senza rinvio la parte impugnata relativa alla revoca della sospensione condizionale e per ripristinare il beneficio a favore del ricorrente.
Massime di principio
- La presenza di un prodotto all'interno di un esercizio commerciale, l'informativa dei NAS che parla di "prodotto commercializzato" e la data di preparazione apposta sul prodotto costituiscono elementi idonei, se collegati alla natura deperibile del bene, a far ritenere la destinazione alla vendita: tali elementi possono essere valorizzati dal giudice per inferire la messa in commercio.
- Ipotesi alternative non sorrette da prova (es.: possibilità che altra persona abbia preparato il prodotto) sono insufficienti a rimuovere una valutazione di responsabilità fondata su elementi concreti; il dubbio ipotetico non prevale senza fonti probatorie precise.
- Quantitativi significativi e livelli rilevanti di una sostanza vietata (qui: solfiti nella carne trita) possono essere argomento forte a sostegno del dolo o della consapevolezza dell'uso vietato, escludendo l'eventualità dell'involontarietà.
- Il principio del divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.) impedisce che, a seguito di impugnazione del Pubblico Ministero dichiarata inammissibile, il giudice d'appello peggiori la posizione dell'imputato: la violazione di tale divieto può portare all'annullamento senza rinvio della parte peggiorativa e al ripristino del beneficio.
- La Corte di cassazione dà ampia deferenza alla motivazione della Corte d'appello quando questa sia coerente con le risultanze investigative e priva di illogicità manifeste; le censure di merito non provate o basate su mere ipotesi sono, in genere, inammissibili o destinate al rigetto.
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