Cassazione Civile, Ordinanza n. 14329/2024 del 22/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (trasportatore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di trasporto regolato da contratto scritto. Una società di trasporti chiese ed ottenne un decreto ingiuntivo per il pagamento di corrispettivi asseritamente dovuti per servizi di trasporto veloce; la società committente propose opposizione sostenendo, da un lato, di non dover integralmente il prezzo richiesto e, dall’altro, di avere subito danni alla merce trasportata. Il giudice di pace revocò il decreto e riconobbe solo un residuo credito del trasportatore, ritenendo non provati pienamente i criteri di calcolo del corrispettivo e riconoscendo un danno da detrarre. In appello, la società trasportatrice censurò la decisione di primo grado, deducendo: la specificità dei motivi di gravame e l’erroneità della declaratoria di inammissibilità ex art. 342 c.p.c.; l’esistenza di un contratto che disciplinava puntualmente il criterio di tariffazione (peso reale/peso volumetrico, colli voluminosi e non sovrapponibili); l’omesso o erroneo esame delle prove documentali e testimoniali; la mancata prova del danno da parte della committente; la dedotta carenza di legittimazione della committente ad azionare il risarcimento, poiché il pregiudizio sarebbe eventualmente spettato ai destinatari della merce; la prescrizione annuale dei diritti derivanti dal contratto di trasporto ex art. 2951 c.c. Il Tribunale di Avellino ha però dichiarato l’appello inammissibile per asserita genericità dei motivi. Con il ricorso per cassazione, la società trasportatrice ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., sostenendo che l’atto di appello fosse invece specifico e idoneo a contestare puntualmente la sentenza di primo grado, con indicazione dei passaggi censurati e delle ragioni di dissenso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha osservato che le censure svolte nell’atto di appello erano sufficientemente specifiche da individuare i punti della decisione di primo grado contestati e da confutare le ragioni del giudice di pace, sicché il Tribunale aveva erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 342 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Avellino, in diversa composizione, affinché esamini il merito dell’appello e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L’appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice; non sono richieste formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge è stata invocata per censurare la declaratoria di inammissibilità dell’appello per asserita violazione dell’art. 342 c.p.c.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
È stato richiamato per sostenere la prescrizione annuale dei diritti derivanti dal contratto di trasporto.
È stato richiamato in relazione all’accertamento tecnico preventivo prospettato per la verifica di perdita, avaria o danneggiamento della merce.
È stato richiamato dalla ricorrente come norma che disciplina l’accertamento di perdita, avaria o danneggiamento nel trasporto.
Richiamati dalla Corte, nel testo riformato del 2012, per affermare che l’impugnazione deve specificare i capi contestati e le ragioni di censura senza particolari formalismi.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, ai sensi dell’art. 342 c.p.c. come riformato, è sufficiente che l’atto individui in modo chiaro i capi della sentenza impugnata e le ragioni della critica, purché contenga una parte argomentativa idonea a confutare le motivazioni del primo giudice.
- L’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità va dichiarata solo quando il gravame non consenta di comprendere quali punti della decisione siano contestati e per quali ragioni; non è invece richiesta la redazione di un autonomo progetto di sentenza.
- Quando si deduce in cassazione l’erronea applicazione dell’art. 342 c.p.c. da parte del giudice di merito, la Corte può esaminare direttamente gli atti di causa per verificare la concreta specificità dei motivi di appello.
- Nel contratto di trasporto, la parte che invochi l’inadempimento o il danno deve confrontarsi con la disciplina probatoria e prescrizionale specifica del rapporto, ma tali questioni non possono essere eluse dichiarando inammissibile un appello che le abbia effettivamente articolate in modo puntuale.
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