Cassazione Civile, Ordinanza n. 09140/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Una ex dipendente aveva ottenuto nel 2004 un mutuo per l'acquisto della prima casa a condizioni agevolate previste dal contratto e da un regolamento interno richiamato e allegato. Dopo le dimissioni, la banca aveva comunicato nel 2010 la variazione delle condizioni economiche e richiesto il pagamento di un conguaglio di interessi per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, sostenendo che le agevolazioni venissero meno con le dimissioni. La mutuataria aveva contestato la legittimità della richiesta, invocando la nullità della clausola regolamentare e la violazione dell'art. 118 TUB per mancato preavviso e mancanza di giustificato motivo. In appello la domanda della banca era stata respinta perché la variazione era stata ritenuta inapplicabile come esercizio di ius variandi ex art. 118 TUB e comunque priva di adeguato preavviso. Con il ricorso per cassazione la banca ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 118 TUB e delle norme sull'interpretazione del contratto, sostenendo che non vi fosse stata alcuna variazione unilaterale del tasso, ma soltanto la cessazione automatica delle condizioni di favore col venir meno del rapporto di lavoro, prevista dal regolamento contrattuale, e quindi senza necessità di giustificato motivo o preavviso ex art. 118 TUB.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla censura relativa alla falsa applicazione dell'art. 118 TUB. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse accertato l'esistenza di un regolamento contrattuale che disciplinava ab origine le conseguenze delle dimissioni del dipendente sul mutuo agevolato; pertanto non si trattava di una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali ex art. 118 TUB, ma dell'operatività di condizioni già pattuite e incorporare nel contratto. Le ulteriori censure sono state dichiarate assorbite. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Si applica alle ipotesi di variazione unilaterale delle condizioni contrattuali; non si applica quando le conseguenze economiche derivino da clausole originarie del contratto e del regolamento ad esso allegato che disciplinano ex ante il venir meno di agevolazioni legate al rapporto di lavoro.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la perdita delle agevolazioni era collegata a una condizione contrattuale prevista originariamente e non a uno ius variandi.
Invocato tra le norme interpretative del contratto, ma le relative doglianze sono rimaste assorbite dall'accoglimento della censura principale.
Invocato tra le norme interpretative del contratto, ma le relative doglianze sono rimaste assorbite dall'accoglimento della censura principale.
Invocato tra le norme interpretative del contratto, ma le relative doglianze sono rimaste assorbite dall'accoglimento della censura principale.
Invocato tra le norme interpretative del contratto, ma le relative doglianze sono rimaste assorbite dall'accoglimento della censura principale.
Invocato per sostenere l'insussistenza di un dovere della banca di attivarsi entro un certo termine; la censura correlata è rimasta assorbita.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dedotto come vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ma la Corte ha accolto il ricorso sulla falsa applicazione di legge, rendendo assorbita la censura di fatto.
Richiamato solo per indicare un precedente tentativo di tutela cautelare e una successiva transazione parziale; non ha inciso sulla ratio decidendi.
Massime di principio
- L'art. 118 TUB presuppone una vera e propria modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte dell'intermediario; non si applica quando il contratto, sin dall'origine e tramite regolamento richiamato e allegato, preveda la cessazione di condizioni agevolate al verificarsi di un evento dedotto in contratto.
- Quando la disciplina delle agevolazioni è parte integrante del regolamento contrattuale, il giudice deve qualificare la vicenda in base alla struttura originaria del rapporto, distinguendo tra esercizio di ius variandi e operatività di una clausola già pattuita.
- Se la controversia riguarda la perdurante efficacia di condizioni speciali legate alla permanenza di un rapporto di lavoro, la cessazione di tale rapporto può rilevare come evento disciplinato dal contratto, senza necessità di applicare la disciplina legale del preavviso prevista per le variazioni unilaterali dei contratti bancari.
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