Cassazione Civile, Ordinanza n. 12811/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal riconoscimento, in favore di dipendenti del comparto scuola assunti con contratti a tempo determinato e poi immessi in ruolo, dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale e delle differenze retributive. La Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto solo per i periodi di servizio a termine svolti a decorrere dal 10 luglio 2001, escludendo il computo del servizio precario prestato prima di tale data ai fini degli arretrati e dell'inquadramento economico. Il lavoratore ricorre per cassazione con quattro motivi: (1) violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE per avere la Corte territoriale limitato il riconoscimento al servizio successivo al 10 luglio 2001 invece di computare tutto il servizio pre-ruolo ai fini degli scatti e degli arretrati dopo tale data; (2) ulteriore violazione della stessa clausola per non avere imposto al Ministero di adottare il decreto di inquadramento considerando tutto il lavoro svolto prima dell'immissione in ruolo; (3) violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 368 del 2001, poiché gli scatti contrattuali avrebbero dovuto essere rapportati al servizio prestato sin dal 1996 e non solo a quello successivo al 10 luglio 2001; (4) violazione dei principi generali di non discriminazione e parità di trattamento tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato. Il Ministero propone ricorso incidentale sostenendo che il principio di non discriminazione va applicato secondo un criterio cronologico parziale e temporizzato, con ragioni oggettive tali da giustificare il computo solo parziale del servizio pre-ruolo; tale ricorso incidentale è rivolto anche verso una litisconsorte, ma nei suoi confronti è ritenuto tardivo e inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il ricorso principale del lavoratore, cassa la sentenza impugnata limitatamente al punto controverso e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., dichiara il diritto del ricorrente, per i periodi di lavoro a tempo determinato, al medesimo riconoscimento dell'anzianità di servizio previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. Condanna quindi il Ministero a riconoscere l'anzianità maturata e a corrispondere le relative differenze retributive, con la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Il ricorso incidentale del Ministero è rigettato nei confronti del lavoratore e dichiarato inammissibile nei confronti dell'altra parte litisconsorte, perché proposto oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. e non qualificabile come incidentale tardivo nei confronti di una parte non colpita dal ricorso principale. Le spese di legittimità sono poste a carico del Ministero.
Norme richiamate
clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE
impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere l'anzianità di servizio maturata con contratti a termine ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, nella medesima misura prevista per il lavoratore a tempo indeterminato, salvo ragioni oggettive che giustifichino una diversa disciplina
art. 6 del d.lgs. n. 368 del 2001
invocato dal ricorrente a sostegno della computabilità dell'intero servizio prestato ai fini degli scatti contrattuali; la Corte non fonda la decisione su una sua autonoma interpretazione, ma sulla clausola 4 dell'Accordo quadro e sulla precedente giurisprudenza unionale e nazionale
indicato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge
il termine semestrale per impugnare è applicato ratione temporis; il ricorso incidentale notificato oltre tale termine è dichiarato inammissibile
il ricorso incidentale tardivo non è ammissibile quando non provenga dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale o quando la causa sia scindibile e l'assetto di interessi della parte non sia inciso dal ricorso principale
richiamato quale ipotesi di integrazione del contraddittorio ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva
richiamato per rinviare alle motivazioni dei precedenti conformi senza ripeterle
consente la cassazione senza rinvio con decisione nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non applicabile nei confronti delle amministrazioni dello Stato esonerate dal materiale versamento del contributo unificato mediante prenotazione a debito
Massime di principio
- La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE, ha efficacia diretta e impone la parità di trattamento economico tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, anche nel pubblico impiego, con disapplicazione delle clausole contrattuali incompatibili.
- Ai fini della progressione stipendiale del personale scolastico assunto a tempo determinato, deve essere riconosciuta l'anzianità maturata con i contratti a termine anche per gli effetti economici successivi al 10 luglio 2001; la diversa decorrenza può essere giustificata solo da ragioni oggettive specificamente accertate.
- Il servizio precario prestato prima dell'entrata in vigore della disciplina europea può rilevare per gli effetti futuri della situazione giuridica, in difetto di espressa deroga, secondo il principio di applicazione del diritto dell'Unione agli effetti futuri di rapporti sorti anteriormente.
- Quando la questione sia già definita in fatto e non occorrano ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere la causa nel merito.
- L'impugnazione incidentale tardiva è soggetta ai limiti dell'art. 334 c.p.c. e non è ammissibile, in cause scindibili, nei confronti della parte che non sia incisa dal ricorso principale o quando sia proposta oltre il termine lungo ex art. 327 c.p.c.
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