Cassazione Penale, Sentenza n. 20859/2023 del 16/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza che ha confermato la custodia in carcere per il reato di favoreggiamento dell'ingresso e soggiorno di cittadini stranieri (art. 12 d.lgs. 286/1998). Denunciano: 1) vizi nella valutazione dei gravi indizi poiché molti elementi proverebbero da un controllo precedente (16/7/2022 sull'imbarcazione Astera) con installazione surrettizia di un GPS e acquisizione di tablet/cellulare ritenute illegittime o inutilizzabili senza rogatoria internazionale; sostengono inoltre che i migranti fossero turisti diretti in Tunisia e che la rotta verso la Calabria fosse per rifornimento; 2) vizi nella valutazione delle esigenze cautelari, sostenendo che non sono state adeguatamente considerate misure meno afflittive e che la custodia in carcere è stata adottata per presunzione automatica in ragione della mancanza di domicilio in Italia.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e li ha dichiarati inammissibili. Ha confermato la motivazione del Tribunale del riesame: gli indagati erano stati sorpresi di notte al largo della Calabria su un'imbarcazione con 10 cittadini iracheni privi di titolo per entrare; la sovrapposizione della rotta e del modus operandi con precedenti controlli costituisce elemento indiziario rilevante; i dispositivi informatici sarebbero stati consegnati spontaneamente e quindi utilizzabili; il tracciamento GPS collocato in Italia e poi spostatosi all'estero è utilizzabile senza rogatoria internazionale secondo la giurisprudenza consolidata; la custodia in carcere è ritenuta adeguata per il concreto pericolo di fuga e di reiterazione in considerazione dell'assenza di domicilio in Italia. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12
Norma penale invocata per contestare il favoreggiamento dell'ingresso e soggiorno di cittadini stranieri; la decisione conferma l'esistenza di gravi indizi riferibili a tale fattispecie.
codice di procedura penale, art. 354, comma 2
Riconosce il potere della polizia giudiziaria di sequestrare il corpo del reato e cose pertinenti; da ciò la Corte ha ritenuto utilizzabili i dispositivi consegnati spontaneamente o sequestrati dalla PG.
codice di procedura penale, art. 355
Norma sul sequestro: conferma la legittimità dell'acquisizione di cose pertinenti al reato da parte della PG nell'ambito delle sue attribuzioni.
codice di procedura penale, art. 616, comma 1
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di equo ammenda in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento di spese e di euro 3.000.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze citate: Violi 03/03/2016 n.25833; Rao 29/01/2016 n.10788; Potenza 04/11/2016 n.51034; Cerisano 22/07/2020 n.29362)
Principio consolidato secondo cui non sempre è necessaria la rogatoria internazionale per l'utilizzo di captazioni o dati raccolti su dispositivi che sono stati posti in Italia e la cui attività di captazione è iniziata in Italia; esteso dalla Corte anche al GPS collocato in Italia e poi spostatosi all'estero.
Massime di principio
- La mancanza di domicilio nel territorio dello Stato, se combinata con gravi indizi, può giustificare la custodia in carcere per il concreto pericolo di fuga; non è automatismo ma elemento valutabile.
- Dati di tracciamento (GPS) installati in Italia e poi rilevanti per spostamenti all'estero possono essere utilizzati senza rogatoria internazionale se l'attività investigativa ha avuto origine e si è svolta in Italia, secondo giurisprudenza consolidata.
- La consegna spontanea di dispositivi informatici o il sequestro operato dalla polizia giudiziaria ai sensi degli artt. 354-355 c.p.p. rende i dati utilizzabili nel procedimento, salvo specifiche violazioni procedurali dimostrate in modo autosufficiente.
- La contestazione che i trasportati fossero 'turisti' o che la rotta fosse per rifornimento richiede prova documentale e di fatto nel fascicolo; deduzioni generiche senza atti probatori allegati risultano insufficienti a rilevare un vizio motivazionale.
- La valutazione delle esigenze cautelari richiede un bilanciamento: il giudice può ritenere insufficienti misure meno afflittive quando sia concreto il rischio che l'indagato si sottragga al processo (es. soggetto domiciliato all'estero).
- Per impugnare l'utilizzabilità di specifiche fonti di prova è necessario dimostrare in modo documentato eventuali vizi procedurali (es. assenza di spontanea consegna, illegittimità del sequestro); mere eccezioni generiche sono di solito inefficaci.
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