Cassazione Civile, Ordinanza n. 15095/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La parte privata aveva chiesto l'equo indennizzo ex legge Pinto per la durata ritenuta irragionevole di un processo civile di opposizione a decreto ingiuntivo ancora pendente dinanzi al Giudice di pace di Sassari. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile la domanda perché non risultava esperito il rimedio preventivo previsto dalla disciplina speciale, cioè l'istanza di decisione a seguito di trattazione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. La ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha dedotto la violazione degli artt. 1-ter e 2, comma 2-bis, l. n. 89/2001 e dell'art. 12 preleggi, sostenendo che la precisazione delle conclusioni e la richiesta di spedizione a sentenza già avvenute avrebbero reso inutile o regressiva l'istanza ex art. 281-sexies c.p.c.; con il secondo ha denunciato nullità della decisione per motivazione apparente o illogica, censurando l'affermazione secondo cui l'istanza ex art. 281-sexies sarebbe un atto teleologicamente funzionale e sollecitatorio; con il terzo ha invocato il riconoscimento dell'indennizzo per il superamento del termine ragionevole, pari a 3 anni e 7 mesi, assumendo violati l'art. 2-bis l. n. 89/2001 e gli artt. 6 e 13 CEDU.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, nei processi civili davanti al Giudice di pace, ai fini dell'ammissibilità della domanda di equa riparazione, la parte deve esperire il rimedio preventivo consistente nell'istanza di decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281-sexies c.p.c., rimedio che non è surrogato dalla mera precisazione delle conclusioni o dalla richiesta di trattenimento in decisione. Ha ritenuto infondato il primo motivo, inammissibile il secondo perché reiterativo del primo e comunque diretto contro una motivazione ritenuta adeguata, e inammissibile il terzo perché presupponeva il superamento dell'ostacolo preclusivo derivante dalla mancata attivazione del rimedio preventivo. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
l. 24 marzo 2001, n. 89, art. 1-bis
La domanda di equa riparazione presuppone l'esperimento dei rimedi preventivi contro la durata irragionevole del processo.
l. 24 marzo 2001, n. 89, art. 1-ter
Nei processi civili in cui non si applica il rito sommario, costituisce rimedio preventivo l'istanza di decisione a seguito di trattazione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., da proporre almeno sei mesi prima della scadenza dei termini di ragionevole durata.
l. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2
È inammissibile la domanda di equa riparazione proposta da chi non abbia esperito i rimedi preventivi previsti dalla legge.
l. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2-bis
Rileva quale parametro per verificare il superamento del termine ragionevole del processo, ma non esonera dall'onere di attivare il rimedio preventivo.
L'istanza di decisione a seguito di trattazione orale è rimedio tipizzato, autonomo e acceleratorio, non sostituibile dalla semplice precisazione delle conclusioni.
Nel rito davanti al Giudice di pace, nella formulazione ratione temporis applicabile, la decisione avviene a seguito di discussione orale con deposito della sentenza in cancelleria entro quindici giorni.
c.p.c., art. 132, comma 2, n. 4
Richiamato come parametro di validità della motivazione, ma la Corte ha escluso il vizio denunciato.
Cost., art. 111, sesto comma
Richiamato in relazione al requisito della motivazione, ritenuto rispettato.
CEDU, art. 6, paragrafi 1 e 13
Invocati dalla ricorrente sul diritto alla ragionevole durata e al rimedio effettivo, ma non idonei a superare la preclusione processuale interna.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 10, comma 1
È richiamato per escludere l'assoggettamento al contributo unificato del processo ex legge Pinto.
Massime di principio
- Nel sistema dell'equa riparazione per irragionevole durata del processo, l'ammissibilità della domanda è subordinata all'effettivo esperimento dei rimedi preventivi tipizzati dal legislatore.
- Nel rito davanti al Giudice di pace, l'istanza di decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281-sexies c.p.c. costituisce rimedio preventivo autonomo e necessario, con funzione acceleratoria propria, e non è sostituita dalla mera precisazione delle conclusioni o dalla richiesta di trattenimento della causa in decisione.
- La verifica del superamento del termine ragionevole non può essere affrontata se manca il previo adempimento dell'onere di attivazione del rimedio preventivo previsto dalla legge speciale.
- Ai fini del controllo di legittimità sulla motivazione, una decisione che si fondi sulla giurisprudenza di legittimità e della Corte costituzionale e che spieghi la ragione dell'onere di attivazione del rimedio preventivo supera il minimo costituzionale della motivazione.
- In cassazione, il motivo che presuppone l'accoglimento di una questione già definitivamente preclusa dalla mancata attivazione del rimedio preventivo è inammissibile.
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