Cassazione Civile, Ordinanza n. 35319/2022 del 30/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di equa riparazione ex L. n. 89/2001 promosso da una creditrice lavoratrice che si era insinuata nel passivo di una procedura fallimentare per crediti di lavoro. La Corte d’appello, in sede di opposizione ex art. 5-ter L. 89/2001, aveva liquidato un indennizzo di euro 1.690,62 oltre interessi, ritenendo che la misura dovesse essere ridotta rapportandola non al credito ammesso al passivo, ma alla somma effettivamente ricevuta nel riparto finale. La ricorrente ha impugnato il decreto con tre motivi: 1) violazione dell’art. 2-bis, commi 1 e 3, L. 89/2001, perché la locuzione "diritto accertato dal giudice" avrebbe dovuto riferirsi all’importo ammesso al passivo e non alla somma concretamente ripartita; 2) omesso esame di un fatto decisivo, essendo stato dedotto che nel piano di riparto il credito era contemplato in misura diversa; 3) violazione del contraddittorio e del diritto di difesa ex art. 24 Cost., per la tardiva costituzione del Ministero e per la trattazione scritta dell’udienza, che avrebbe impedito la replica alla memoria avversaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato perché la nozione di "diritto accertato dal giudice" ai fini dell’art. 2-bis, comma 3, L. 89/2001 va riferita, nel processo fallimentare, all’importo del credito azionato e ammesso, secondo i criteri analogici degli artt. 10 e ss. c.p.c., e non alla somma effettivamente ricavata in sede di riparto finale. Ha quindi escluso che potessero incidere, in senso riduttivo dell’indennizzo, sia le concrete prospettive di soddisfacimento del credito, sia l’eventuale intervento del Fondo di garanzia INPS, che rileva eventualmente solo sulla quantificazione del danno concreto e non sulla sussistenza del diritto. Gli ulteriori due motivi sono stati dichiarati assorbiti. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come base del giudizio di opposizione in materia di equa riparazione; non è oggetto di specifica interpretazione nel merito decisorio.
art. 2-bis, commi 1 e 3, L. 89/2001
la nozione di "diritto accertato dal giudice" va riferita, nel processo fallimentare, all’importo del credito azionato/amesso e non alla somma effettivamente distribuita nel riparto finale; il parametro di quantificazione segue, in via analogica, i criteri di valore di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c.
usato come vizio denunciato per violazione di legge nel primo motivo di ricorso.
usato come vizio denunciato per omesso esame di un fatto decisivo nel secondo motivo, poi assorbito.
art. 24 Cost.
invocato dalla ricorrente come parametro del dedotto vulnus al contraddittorio e al diritto di difesa, motivo poi assorbito.
artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.
richiamati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
richiamato, con gli artt. 10 e ss. c.p.c., quale criterio analogico per determinare il valore della causa ai fini dell’equa riparazione.
art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), L. 89/2001
la Corte esclude che possa applicarsi alla posizione del creditore insinuato al passivo, perché non assimilabile a chi propone domande originariamente o sopravvenutamente infondate.
art. 2, comma 2-septies, L. 89/2001
non è applicabile in via analogica per qualificare come vantaggio il solo protrarsi della procedura e, quindi, per ridurre l’indennizzo.
citata in relazione al Fondo di garanzia INPS per i crediti di lavoro non soddisfatti dal datore fallito.
citato in relazione alle prestazioni gestite dal Fondo di garanzia INPS.
Massime di principio
- Nel giudizio di equa riparazione relativo alla durata irragionevole di una procedura fallimentare, il parametro del "diritto accertato dal giudice" non coincide con quanto il creditore abbia effettivamente ottenuto nel riparto finale, ma con l’importo del credito fatto valere e ammesso nella procedura.
- Ai fini della liquidazione dell’indennizzo ex L. n. 89/2001, il valore della causa va determinato applicando in via analogica i criteri degli artt. 10 e ss. c.p.c.; non è consentito ancorarlo a variabili estranee al credito azionato, come la capienza dell’attivo o la misura del riparto finale.
- L’ammissione al passivo di un creditore fallimentare è, di regola, sufficiente a fondare il diritto all’equa riparazione, salvo che emergano circostanze specifiche idonee a escludere in concreto il danno non patrimoniale.
- La mancata o parziale attivazione del Fondo di garanzia INPS da parte del lavoratore-creditore non esclude il diritto all’indennizzo per la durata irragionevole del fallimento; può incidere solo, ove provato dall’Amministrazione, sulla quantificazione del danno concreto.
- Il protrarsi della procedura concorsuale non può essere qualificato, di per sé, come vantaggio patrimoniale del creditore tale da giustificare una riduzione dell’indennizzo, perché differisce il soddisfacimento del credito e non costituisce un beneficio da confrontare con la misura dell’equa riparazione.
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