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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25951/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'espropriazione presso terzi promossa da una creditrice nei confronti del debitore. Quest'ultimo ha proposto opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., deducendo: la mancata notifica degli atti prodromici e del pignoramento presso terzi; l'illegittimità delle notifiche del titolo esecutivo, del precetto e degli atti di intimazione, asseritamente eseguite ai sensi dell'art. 143 c.p.c. senza i relativi presupposti; e l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata in ragione di un preteso controcredito. Il tribunale ha riqualificato l'opposizione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e ha respinto le doglianze ritenendo sanati i vizi di notificazione per effetto dell'iniziativa processuale dell'opponente. Con il ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, il ricorrente ha censurato tale decisione; dalla motivazione dell'ordinanza emerge però che il ricorso non riportava in modo sufficiente i fatti di causa essenziali né trascriveva i documenti su cui si fondava, in particolare le relate di notifica, e non indicava quando il ricorrente avesse avuto effettiva conoscenza della procedura esecutiva, dato necessario per verificare la tempestività dell'opposizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto violato l'art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c. perché il ricorso non conteneva l'esposizione dei fatti di causa indispensabili al giudizio di legittimità e non specificava né trascriveva i documenti rilevanti, in particolare le relate di notifica degli atti impugnati. Ha inoltre rilevato che mancava qualsiasi indicazione sul momento in cui il debitore aveva acquisito conoscenza della procedura esecutiva, circostanza necessaria per verificare d'ufficio la tempestività dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., secondo il principio richiamato delle Sezioni Unite. Non sono state liquidate spese per la mancata difesa dell'intimata; è stato invece disposto l'obbligo, ove dovuto, del pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    Richiamato come base dell'opposizione all'esecuzione proposta dal debitore.

  • art. 617 c.p.c.

    L'opposizione è stata qualificata come opposizione agli atti esecutivi; la Corte richiama anche la necessità di allegare il momento di conoscenza della procedura per verificarne la tempestività.

  • art. 143 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la ritualità delle notifiche eseguite in assenza dei presupposti normativi.

  • art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.

    La mancanza dell'esposizione dei fatti essenziali e della specifica indicazione/trascrizione dei documenti posti a fondamento del ricorso determina l'inammissibilità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per il deposito dell'ordinanza entro il termine previsto dopo la camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso deve contenere una esposizione chiara e autosufficiente dei fatti di causa e la specifica indicazione dei documenti su cui si fonda; in difetto, il ricorso è inammissibile.
  • Quando si censurano vizi di notificazione degli atti esecutivi, il ricorrente deve trascrivere o comunque indicare puntualmente gli atti e le relate di notifica rilevanti, non essendo sufficiente una contestazione generica.
  • Nelle opposizioni ex art. 617 c.p.c. la tempestività va verificata anche in relazione al momento in cui l'opponente ha acquisito effettiva conoscenza della procedura esecutiva; l'omessa allegazione di tale dato può impedire il controllo di ammissibilità anche in sede di legittimità.
  • La sanatoria di un vizio notificatorio può essere ritenuta dal giudice di merito in presenza di una iniziativa processuale dell'interessato idonea a dimostrare la conoscenza dell'atto o del procedimento.
  • Il ricorso per cassazione che non consenta alla Corte il controllo immediato dei fatti e dei documenti decisivi non supera il vaglio di ammissibilità, a prescindere dal merito delle doglianze.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveRicorso per cassazione
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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