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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35885/2025 del 03/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Colamaio aveva proposto opposizione al decreto penale di condanna per il reato previsto dall'art. 186, comma 2, lett. c) d.lgs. 285/1992, con contestuale istanza di sospensione del procedimento per messa alla prova. Dopo esito negativo della messa alla prova, il GIP ha revocato la sospensione, ha dichiarato tardiva/inammissibile la richiesta di rito abbreviato formulata in quella sede e ha dichiarato esecutivo il decreto penale di condanna. Il ricorrente ha censurato la decisione per violazione delle norme sugli effetti dell'esito negativo della messa alla prova (art. 464-septies e 464-octies c.p.p.) e per la mancata adozione del decreto di giudizio immediato, sostenendo che, in caso di esito negativo della messa alla prova disposta a seguito di opposizione a decreto penale, il processo deve riprendere dall'opposizione e il GIP deve adottare il decreto di giudizio immediato, non dichiarare esecutivo il decreto penale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso con riferimento al secondo motivo ritenendolo fondato. Ha ritenuto illegittima e abnorme l'ordinanza del GIP che ha dichiarato esecutivo il decreto penale invece di emettere il decreto di giudizio immediato e disporre la prosecuzione del processo dal momento dell'opposizione. L'ordinanza impugnata è stata annullata e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Campobasso per l'ulteriore corso (con la precisazione che, dopo esito negativo della messa alla prova disposta in sede di opposizione, il Giudice deve emettere il decreto che dispone il giudizio immediato). Il primo motivo (rifiuto del rito abbreviato in quella sede) è stato invece ritenuto manifestamente infondato.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285

    Norma sostanziale relativa al reato contestato (violazione del codice della strada) che costituisce il fatto per cui è stato emesso il decreto penale di condanna.

  • art. 461, comma 3, cod. proc. pen.

    Stabilisce che con l'atto di opposizione l'imputato può chiedere il giudizio immediato, il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta; va coordinato con la disciplina della sospensione per messa alla prova.

  • art. 464-bis, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede che con l'atto di opposizione a decreto penale l'imputato può anche chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova; contribuisce a definire l'alternatività delle richieste in sede di opposizione.

  • art. 464, comma 3, cod. proc. pen.

    Stabilisce che nel giudizio conseguente all'opposizione l'imputato non può più chiedere il giudizio abbreviato, l'applicazione della pena su richiesta né l'oblazione; la norma preclude la riproposizione delle richieste nella fase successiva.

  • art. 464, cod. proc. pen.

    Ai sensi dell'art. 464 (richiamato), quando la richiesta concordata di pena o altra richiesta in sede di opposizione non è accolta, il giudice deve disporre il decreto che dispone il giudizio immediato; il decreto penale opposto cessa di produrre effetti di condanna anticipata e costituisce presupposto per il giudizio.

  • art. 464-septies, comma 2, cod. proc. pen.

    in caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso

    Norma che impone al giudice, all'esito negativo della messa alla prova, di disporre la ripresa del processo con ordinanza; in caso di sospensione richiesta in sede di opposizione, il processo deve riprendere dalla fase dell'opposizione.

  • art. 464-octies, commi 1-4, cod. proc. pen.

    Prevede che la revoca dell'ordinanza di sospensione per messa alla prova sia disposta anche d'ufficio dal giudice, previa udienza ai sensi dell'art. 127, con avviso alle parti; stabilisce che quando la revoca è divenuta definitiva il procedimento riprende dal momento in cui era rimasto sospeso e che l'ordinanza di revoca è impugnabile per cassazione per violazione di legge.

  • art. 127, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla fissazione dell'udienza per la valutazione dei presupposti della revoca della messa alla prova (garanzie di convocazione e contraddittorio).

Massime di principio

  • Se la messa alla prova è stata disposta in sede di opposizione a un decreto penale di condanna e la messa alla prova ha esito negativo, il giudice deve disporre la prosecuzione del processo a partire dalla fase dell'opposizione e deve emettere il decreto che dispone il giudizio immediato; non può dichiarare esecutivo il decreto penale opposto.
  • La richiesta di riti alternativi (giudizio abbreviato, patteggiamento, etc.) è soggetta al principio di alternatività: l'imputato deve fare un'opzione nella sede prevista (es. atto di opposizione) e non può riproporre tali richieste nella fase successiva dopo aver scelto la messa alla prova.
  • È abnorme (violazione della funzione giurisdizionale) il provvedimento del GIP che dichiara esecutivo il decreto penale quando l'opposizione è tempestiva e il processo deve invece proseguire con il decreto di giudizio immediato; tale abnormità è rilevabile in sede di legittimità e comporta annullamento.
  • In presenza di revoca definitiva della sospensione per messa alla prova, il processo riprende dal momento in cui era rimasto sospeso e sono dovute le garanzie procedurali previste (udienza ai sensi dell'art. 127, avviso alle parti e alla persona offesa).
  • Se si verifica un esito negativo della messa alla prova disposta su opposizione a decreto penale, il decreto penale perde efficacia di condanna anticipata e funge solo da presupposto per l'introduzione del giudizio; la corretta strada procedurale è quindi il decreto di giudizio immediato.

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