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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00956/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)

La controversia

La vicenda riguarda un detenuto sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen. che aveva inviato alla moglie una missiva contenente i riferimenti apparentemente innocui a "cernia" e "ricci". Il Magistrato di sorveglianza aveva disposto il nullaosta al trattenimento della lettera, ritenendo che quelle espressioni fossero termini criptici idonei a veicolare messaggi non consentiti; il Tribunale di sorveglianza di Torino aveva respinto il reclamo contro tale decisione. Con un unico motivo il ricorrente deduceva violazione di legge, in particolare dell'art. 18 L. 354/1975, e vizio di motivazione, sostenendo che la norma mira a impedire soltanto la concreta trasmissione di corrispondenza pericolosa e non a comprimere in modo indefinito il diritto alla corrispondenza; lamentava inoltre che il provvedimento impugnato non avesse indicato in modo specifico quale concreto pericolo derivasse dalla lettera, limitandosi a richiamare in modo generico la qualità soggettiva del detenuto e ad affermare apoditticamente il significato allusivo delle espressioni utilizzate.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato avesse già esaurientemente motivato sul concreto pericolo nel caso specifico e che, in materia di controllo sulla corrispondenza in uscita del detenuto sottoposto a regime speciale, l'onere motivazionale sia meno intenso proprio per evitare che, mediante la motivazione giudiziale, venga integralmente svelato il contenuto della missiva trattenuta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 18 L. 354/1975

    La limitazione della corrispondenza del detenuto è giustificata quando vi siano elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare del contenuto effettivo della missiva rispetto alla sua lettura letterale; la motivazione deve però essere calibrata in modo da non rivelare integralmente il contenuto illecito della corrispondenza in uscita.

  • art. 41-bis L. 354/1975

    Il regime speciale di detenzione è richiamato quale dato rilevante per valutare la disciplina del controllo sulla corrispondenza del detenuto.

  • art. 15 Cost.

    La libertà e segretezza della corrispondenza dei detenuti può essere limitata solo con provvedimento dell'autorità giudiziaria; la motivazione va modulata diversamente a seconda che la corrispondenza sia in uscita o in entrata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    È richiamata per affermare il criterio della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in mancanza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sez. 1, sentenza n. 51187 del 17/05/2018

    La decisione di non inoltro della corrispondenza del detenuto sottoposto a regime speciale può essere motivata sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare del contenuto effettivo della missiva.

  • Sez. 1, sentenza n. 17805 del 05/03/2021

    Nel procedimento di controllo della corrispondenza del detenuto non sussiste un diritto del difensore alla visione e alla copia della comunicazione trattenuta; è sufficiente un richiamo non analitico del contenuto, con modalità idonee a bilanciare difesa e esigenze di prevenzione o investigazione.

  • Sez. 1, sentenza n. 43522 del 20/06/2014

    La motivazione sul controllo della corrispondenza va diversamente modulata: per la corrispondenza in uscita è sufficiente indicare le esigenze concrete che giustificano la limitazione, mentre per quella in entrata occorre un richiamo del contenuto idoneo ad assicurare il bilanciamento tra diritto di difesa e finalità pubbliche.

Massime di principio

  • Nel controllo della corrispondenza di un detenuto sottoposto a regime speciale, il provvedimento di non inoltro o trattenimento è legittimo quando si fondi su elementi concreti che rendano ragionevole il sospetto che il contenuto reale della missiva sia diverso da quello letteralmente percepibile.
  • Per la corrispondenza in uscita del detenuto l'onere motivazionale dell'autorità giudiziaria è meno penetrante rispetto alla corrispondenza in entrata, poiché la motivazione non deve arrivare a rivelare integralmente il contenuto della comunicazione bloccata.
  • La tutela del diritto costituzionale alla corrispondenza del detenuto va bilanciata con le esigenze di prevenzione e sicurezza: la limitazione è legittima solo se sorretta da una motivazione concreta e proporzionata al caso specifico.
  • Nel giudizio di legittimità contro ordinanze in materia di sorveglianza, la deduzione di vizio motivazionale non è sufficiente quando la decisione impugnata abbia già dato conto in modo adeguato del pericolo concreto e la censura miri sostanzialmente a ottenere una rivalutazione del merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e, in mancanza di elementi contrari, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiberazione anticipata
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

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