Cassazione Civile, Ordinanza n. 26791/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Una società partecipata integralmente da un ente locale impugnava un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria recuperava a tassazione maggior reddito ai fini Irap e Ires per l'anno 2014, contestando l'indebita fruizione delle deduzioni previste dall'art. 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 446/1997, ritenute non spettanti perché l'attività sarebbe stata svolta in concessione e a tariffa in settori esclusi dal beneficio. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, la società ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione della norma agevolativa, sostenendo che il rapporto con l'ente pubblico fosse in realtà un appalto e non una concessione, e che comunque non ricorressero i caratteri della concessione traslativa né della gestione di infrastrutture; con il secondo deduceva violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che la CTR avesse valorizzato un contratto di servizio non prodotto in giudizio e avesse così errato nell'apprezzamento dei fatti costitutivi della pretesa fiscale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati e da esaminare congiuntamente i due motivi, perché entrambi attinenti alla corretta qualificazione del rapporto contrattuale e al conseguente regime fiscale. Ha affermato che l'esclusione dalla riduzione della base imponibile Irap opera solo quando siano presenti congiuntamente una concessione traslativa e una tariffa remunerativa, e che la distinzione tra concessione e appalto dipende dal trasferimento del rischio d'impresa al privato e non dal mero dato formale o dall'oggetto sociale. Poiché la CTR aveva desunto la concessione dal solo oggetto sociale della società, senza verificare le concrete previsioni dell'atto negoziale e l'effettiva traslazione del rischio, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 446/1997
La riduzione del cuneo fiscale non si applica alle imprese che operano in concessione e a tariffa nei settori indicati; la norma richiede la verifica concreta della natura del rapporto e la compresenza dei presupposti della concessione e della tariffa remunerativa.
art. 1, comma 266, L. n. 296/2006
Ha modificato la disciplina della riduzione della base imponibile Irap richiamata nel giudizio.
Il giudice deve correttamente individuare e valutare i fatti costitutivi della pretesa impositiva secondo le regole sull'onere della prova.
Massime di principio
- L'esclusione dal beneficio fiscale previsto per le imprese operanti in concessione e a tariffa richiede la verifica cumulativa di entrambi i presupposti: non basta un generico affidamento in un settore regolato né il solo dato formale dell'attività svolta.
- La distinzione tra appalto e concessione non dipende dal nomen iuris o dall'oggetto sociale dell'operatore, ma dal contenuto concreto del rapporto, in particolare dal trasferimento al privato del rischio di gestione e dalla modalità di remunerazione.
- Se l'amministrazione intende negare un'agevolazione fiscale fondata sulla qualificazione concessoria del rapporto, il giudice deve esaminare le concrete previsioni dell'atto che disciplina il servizio e non limitarsi a elementi astratti o presuntivi.
- La tariffa rilevante ai fini dell'esclusione dal beneficio è quella remunerativa, idonea a compensare anche l'onere fiscale già considerato nella sua determinazione.
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