Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7243/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Nullità assoluta per omessa/illegittima notificazione del decreto di citazione a giudizio per l'udienza di appello del 24/03/2023. La notifica era stata effettuata il 4/3/2023 a mezzo p.e.c. al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., dopo un tentativo presso la residenza risultata infruttuoso; tuttavia l'imputato si trovava ristretto in carcere per altra causa (comunicato dal difensore) e il difensore aveva espressamente richiesto la nuova notificazione a mani dell'imputato nel luogo di detenzione. L'imputato aveva inoltre richiesto di essere tradotto per partecipare all'udienza.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha valutato che, essendo l'imputato detenuto al momento della notifica, le notificazioni dovevano essere eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna personale (art. 156 c.p.p. e giurisprudenza delle Sezioni Unite). La notifica effettuata al difensore via p.e.c. è stata dichiarata illegittima (anche per l'assenza di tentativo presso il domicilio eletto indicato negli atti). La nullità non è stata sanata ex art. 184 c.p.p. poiché l'eccezione è stata formulata nella prima occasione utile. Non essendo il reato prescritto (riconosciuta la recidiva infraquinquennale), la sentenza impugnata è stata annullata e gli atti trasmessi alla Corte d'appello di Napoli per il prosieguo del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 6, L. 241/1990

    Norma del reato per cui è stato condannato l'imputato; utilizzata per indicare il capo di imputazione e la pena applicata in primo grado e confermata in appello.

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Consente la notificazione a mezzo p.e.c. al difensore in caso di mancato rinvenimento del destinatario; la Corte ha ritenuto che tale modalità sia illegittima quando l'imputato è detenuto e risulti tale dagli atti, e quindi la notifica avrebbe dovuto essere effettuata nel luogo di detenzione.

  • art. 156, cod. proc. pen.

    Stabilisce che le notificazioni devono essere eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona; la Corte l'ha applicata per affermare l'obbligo di notificare il detenuto nel carcere.

  • art. 184, cod. proc. pen.

    Regola la sanatoria delle nullità a regime intermedio; la Corte ha rilevato che, benché esista la possibilità di sanatoria, nel caso di specie la nullità relativa alla notifica non si è ritenuta sanata perché eccepita tempestivamente nella prima occasione utile.

  • Sez. U., n. 12778 del 27/02/2020

    Precedente di legittimità che afferma che le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna personale e che le notificazioni effettuate presso il domicilio eletto possono dar luogo a nullità soggetta a sanatoria ex art. 184 c.p.p.; citata e applicata dalla Corte.

  • art. 23-bis, d.l. 137/2020

    Prevede il rito cartolare (decisone in mancanza di richiesta di trattazione orale); la Corte d'appello aveva deciso con rito cartolare e la Corte di cassazione ha valutato la tempestività e modalità delle eccezioni nel contesto di tale procedimento.

  • art. 23, comma 8, d.l. 137/2020

    Norma che ha consentito al Pubblico Ministero di trasmettere richieste scritte; nel procedimento di cassazione il P.G. ha chiesto l'annullamento senza rinvio.

Massime di principio

  • Se il destinatario di una notificazione processuale è detenuto e ciò risulta dagli atti, la notifica va eseguita nel luogo di detenzione mediante consegna personale (art. 156 c.p.p.).
  • La notifica al difensore via p.e.c. ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. non è sostitutiva della notifica personale al detenuto quando lo stato di detenzione è noto; tale notifica può essere illegittima e produrre nullità.
  • Le notificazioni effettuate presso domicilio eletto o dichiarato possono determinare una nullità a regime intermedio che, tuttavia, può essere sanata ex art. 184 c.p.p. se non rilevata nella prima occasione utile; se l'eccezione è sollevata tempestivamente la nullità permane.
  • La circostanza che l'imputato abbia acquisito conoscenza della data dell'udienza (es. tramite istanza di traduzione) non è di per sé sufficiente a sanare la nullità della mancata notifica formale richiesta dalla legge.
  • Quando il difensore comunica lo stato di detenzione e richiede la notifica nel luogo di detenzione, l'autorità giudiziaria deve adottare la modalità di notifica richiesta per rispettare le garanzie processuali del detenuto.
  • Le decisioni assunte con rito cartolare richiedono particolare attenzione alla tempestiva formulazione e alla trattazione delle eccezioni difensive scritte, perché l'omissione di verifica da parte del giudice sulle eccezioni può determinare l'annullamento della sentenza in sede di cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.