Cassazione Civile, Ordinanza n. 29539/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento TARSU/TARI emesso dal Comune per l'anno 2017 nei confronti di una società che gestiva una struttura alberghiera con stabilimento balneare e bar-ristorante. La contribuente aveva impugnato l'atto dinanzi al giudice tributario, contestando la pretesa impositiva per le superfici riferite allo stabilimento balneare e al bar-ristorante. La CTP aveva rigettato il ricorso; la CTR, in parziale riforma, aveva ritenuto che la tariffa dovesse applicarsi solo al periodo di effettiva occupazione e sulla base della superficie occupata. Il Comune ricorreva per cassazione sostenendo che la CTR avesse erroneamente riconosciuto il carattere stagionale dell'attività, valorizzando indebitamente le denunce di inizio e fine attività e trascurando che la licenza di esercizio era annuale; il Comune assumeva che la stagionalità dovesse risultare soltanto dalla natura stagionale della licenza, sicché non vi sarebbe stata alcuna esenzione. La contribuente resisteva e proponeva ricorso incidentale, deducendo la non corretta determinazione della superficie tassabile, in particolare per l'arenile, e lamentando che la CTR avesse motivato in modo meramente apparente, sostanzialmente recependo il contenuto dell'atto di appello del Comune.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale del Comune perché il motivo era generico e non indicava chiaramente quale vizio di legittimità fosse dedotto né quali norme di legge si assumessero violate, in violazione dell'art. 366 c.p.c., n. 4. Accoglie invece il ricorso incidentale della contribuente, ritenendo fondata la censura sulla determinazione della superficie tassabile: in tema di TARSU, la denuncia del contribuente ha efficacia ultrattiva fino a variazione o accertamento dell'ente; in assenza di denuncia di variazione, la superficie tassabile resta quella originariamente dichiarata. Inoltre, il regolamento comunale richiamato prevedeva per gli arenili una determinazione della superficie sulla base di misurazioni effettuate dall'ente in contraddittorio con il contribuente, misurazioni che nel caso concreto non risultavano eseguite. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione per nuovo esame sul punto accolto. È inoltre posto a carico del ricorrente principale l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il motivo di ricorso deve contenere una chiara indicazione delle norme violate e del vizio di legittimità fatto valere; la genericità e la mancata specificazione determinano l'inammissibilità del ricorso.
Il ricorso per cassazione deve essere incardinato su un vizio riconducibile a uno dei motivi tipizzati; non basta una critica generica della decisione impugnata.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70
In materia di TARSU il contribuente ha l'obbligo di presentare denuncia unica dei locali e delle aree tassabili e delle condizioni di tassabilità; la denuncia ha efficacia ultrattiva fino a successiva variazione o accertamento dell'ente.
art. 10, comma terzo, del Regolamento comunale
Per gli arenili, ove la superficie tassabile sia inferiore a quella in concessione, la superficie va determinata mediante media delle misurazioni effettuate dall'ente in contraddittorio con il contribuente; le denunce di variazione prodotte in corso d'anno non sono decisive se manca tale attività di misurazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è formulato in modo generico e non consente di individuare con precisione il vizio denunciato e le norme asseritamente violate.
- In materia di TARSU, la denuncia originaria del contribuente ha efficacia ultrattiva e mantiene ferma la superficie tassabile fino a una denuncia di variazione o a un accertamento dell'ente impositore.
- Quando il regolamento comunale prevede una specifica procedura di accertamento della superficie tassabile in contraddittorio, l'ente deve eseguire le misurazioni prescritte; in mancanza, non può discostarsi dalla superficie già dichiarata.
- La contestazione sulla superficie imponibile non può essere superata dalla sola affermazione della stagionalità o da dati non supportati da accertamenti conformi al regolamento applicabile.
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