Cassazione Penale, Ordinanza n. 15431/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
L'interessato aveva chiesto la liberazione anticipata ex art. 54 ord. pen. con riferimento a cinque periodi di detenzione compresi tra il 2022 e il 2024. Il Magistrato di sorveglianza aveva respinto l'istanza valorizzando la commissione di condotte delittuose e di trasgressione alle prescrizioni durante la carcerazione. Il Tribunale di sorveglianza di Torino aveva poi rigettato il reclamo. Nel ricorso per cassazione, proposto a mezzo difensore, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio relativo alla mancata adesione del condannato all'opera di risocializzazione, censurando in sostanza la valutazione negativa compiuta dai giudici di sorveglianza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero interamente in fatto e non confrontassero la motivazione del Tribunale di sorveglianza, che appariva immune da vizi logici e giuridici e fondata sulla gravità delle condotte tenute in esecuzione pena, valutate come indice della mancata adesione del condannato al percorso rieducativo richiesto per la liberazione anticipata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354
La liberazione anticipata richiede una valutazione positiva della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione; condotte delittuose o trasgressioni durante la detenzione possono escludere il beneficio.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio sulla liberazione anticipata, la commissione di condotte delittuose o di trasgressioni alle prescrizioni durante l'esecuzione della pena può essere valorizzata come indice negativo della mancata partecipazione del condannato al percorso di rieducazione e risocializzazione.
- In sede di legittimità, non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera contestazione del merito della valutazione compiuta dal giudice di sorveglianza, se la motivazione impugnata è congrua, logica e priva di contraddizioni.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi del provvedimento impugnato.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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